Cassazione Penale, Ordinanza n. 33517/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento davanti al giudice dell'udienza preliminare l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un coimputato. Secondo il ricorso, in una precedente udienza il giudice avrebbe già ammesso tale condizione; tuttavia, all'udienza successiva, il giudice ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, ha disposto il giudizio abbreviato semplice sulla base della richiesta subordinata e ha poi pronunciato sentenza di condanna. Il difensore ha denunciato l'abnormità del provvedimento, sostenendo che la revoca implicita dell'ordinanza precedente e la mancata assunzione della prova già ammessa avrebbero determinato una regressione indebita del processo e una lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha escluso che il provvedimento fosse abnorme, sia in senso strutturale sia in senso funzionale, rilevando che il giudice ha esercitato un potere previsto dall'ordinamento con motivata valutazione dei presupposti di legge, che il processo non ha subito alcuna stasi e che il giudizio di merito è comunque proseguito ritualmente in forma abbreviata. Ha inoltre valorizzato il fatto che la stessa parte ha reiterato la richiesta di rito abbreviato e non ha eccepito in udienza alcuna nullità del rito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del rito abbreviato, nella forma semplice alla quale il procedimento è stato ricondotto dopo il rigetto della condizione probatoria richiesta
richiamato nella formula di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
menzionato nel provvedimento finale in relazione alla somma dovuta alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un provvedimento è abnorme solo se si colloca fuori dal sistema processuale oppure, pur astrattamente previsto, determina una stasi del processo con impossibilità di proseguire; se il giudizio può regolarmente continuare, l'abnormità va esclusa.
- La revoca o il superamento di una precedente ammissione a rito abbreviato condizionato non integra di per sé abnormità quando il giudice adotta una decisione motivata sui presupposti di legge e il procedimento prosegue nel merito.
- Non può parlarsi di abnormità quando la parte, dopo la decisione del giudice, reitera la richiesta di rito abbreviato e partecipa al giudizio senza eccepire tempestivamente nullità del rito.
- L'ordinanza che definisce il giudizio abbreviato semplice, pur dopo il rigetto della condizione istruttoria richiesta dall'imputato, rientra nel potere decisorio del giudice se sorretta da motivazione sulla non necessità dell'integrazione probatoria richiesta.
Come è indicizzato
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