Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33517/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento davanti al giudice dell'udienza preliminare l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un coimputato. Secondo il ricorso, in una precedente udienza il giudice avrebbe già ammesso tale condizione; tuttavia, all'udienza successiva, il giudice ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, ha disposto il giudizio abbreviato semplice sulla base della richiesta subordinata e ha poi pronunciato sentenza di condanna. Il difensore ha denunciato l'abnormità del provvedimento, sostenendo che la revoca implicita dell'ordinanza precedente e la mancata assunzione della prova già ammessa avrebbero determinato una regressione indebita del processo e una lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha escluso che il provvedimento fosse abnorme, sia in senso strutturale sia in senso funzionale, rilevando che il giudice ha esercitato un potere previsto dall'ordinamento con motivata valutazione dei presupposti di legge, che il processo non ha subito alcuna stasi e che il giudizio di merito è comunque proseguito ritualmente in forma abbreviata. Ha inoltre valorizzato il fatto che la stessa parte ha reiterato la richiesta di rito abbreviato e non ha eccepito in udienza alcuna nullità del rito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 438 c.p.p.

    richiamato come base del rito abbreviato, nella forma semplice alla quale il procedimento è stato ricondotto dopo il rigetto della condizione probatoria richiesta

  • art. 26 disp. att. c.p.p.

    richiamato nella formula di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 26 cod. proc. pen.

    menzionato nel provvedimento finale in relazione alla somma dovuta alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un provvedimento è abnorme solo se si colloca fuori dal sistema processuale oppure, pur astrattamente previsto, determina una stasi del processo con impossibilità di proseguire; se il giudizio può regolarmente continuare, l'abnormità va esclusa.
  • La revoca o il superamento di una precedente ammissione a rito abbreviato condizionato non integra di per sé abnormità quando il giudice adotta una decisione motivata sui presupposti di legge e il procedimento prosegue nel merito.
  • Non può parlarsi di abnormità quando la parte, dopo la decisione del giudice, reitera la richiesta di rito abbreviato e partecipa al giudizio senza eccepire tempestivamente nullità del rito.
  • L'ordinanza che definisce il giudizio abbreviato semplice, pur dopo il rigetto della condizione istruttoria richiesta dall'imputato, rientra nel potere decisorio del giudice se sorretta da motivazione sulla non necessità dell'integrazione probatoria richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.