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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21864/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, del reclamo ex art. 18 legge fall. contro il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo ex art. 186-bis l.f. e, contestualmente, aveva pronunciato il fallimento della società debitrice. La Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la continuità aziendale, perché la gestione di una partecipazione azionaria minoritaria in una banca, anche con designazione di un consigliere, non integrava attività d'impresa; inoltre aveva giudicato implausibile il piano, poiché i flussi della continuità derivavano in realtà da beni destinati alla liquidazione, e mancavano i costi degli amministratori. Aveva infine ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nella moratoria di due-cinque anni per i creditori privilegiati, pur in presenza della liquidazione dei beni gravati da prelazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2082, 2195 e 2475 c.c. e dell'art. 186-bis l.f., sostenendo che la partecipazione azionaria e la designazione di un consigliere esprimevano una gestione imprenditoriale; 2) violazione dell'art. 186-bis l.f. e vizio motivazionale, lamentando che l'attività di servizi ai soci non era cessata ma solo sospesa per il commissariamento; 3) violazione delle norme sul concordato e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., contestando il sindacato del giudice sulla fattibilità economica e la valutazione di implausibilità del piano; 4) violazione degli artt. 186-bis, 160 e 177 l.f., sostenendo che la dilazione oltre un anno del pagamento dei privilegiati sarebbe ammissibile; 5) violazione degli artt. 160, 161, 162 e 186-bis l.f., deducendo che, se il piano presentava elementi liquidatori, il giudice avrebbe dovuto trattarlo come concordato liquidatorio; 6) violazione degli artt. 272, 276, 158, 161 c.p.c. e 15 l.f., deducendo la nullità della decisione per immutabilità del giudice, poiché il giudice delegato che aveva seguito l'udienza non avrebbe poi riferito al collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha escluso che la gestione di una partecipazione minoritaria in altra società, con mera designazione di un consigliere, costituisca attività d'impresa; ha confermato che la dedotta continuità aziendale era insussistente, perché l'attività di servizi ai soci era cessata e la doglianza mirava solo a una diversa ricostruzione dei fatti; ha ribadito che il tribunale può sindacare la fattibilità economica del concordato nei limiti dell'implausibilità manifesta o dell'assoluta inettitudine del piano a realizzare gli obiettivi proposti; ha dichiarato inammissibile la censura sulla moratoria dei privilegiati perché non confrontata con la ratio decidendi, fondata sulla previsione di liquidazione dei beni gravati da prelazione; ha affermato che il giudice deve valutare l'ammissibilità della proposta così come formulata, senza poterla modulare d'ufficio in altra tipologia di concordato; ha infine ritenuto inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, la censura sulla pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    Norma richiamata come base del reclamo contro il provvedimento di inammissibilità del concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 173 legge fall.

    Richiamato quale presupposto della revoca della procedura di concordato per le irregolarità riscontrate.

  • art. 186 bis legge fall.

    La Corte conferma che il concordato con continuità richiede una reale continuità aziendale e che la moratoria dei creditori privilegiati non può oltrepassare il limite legale quando sia prevista la liquidazione dei beni gravati.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione imprenditoriale della gestione della partecipazione azionaria; la Corte esclude che la mera partecipazione minoritaria integri impresa.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato ai fini della nozione di attività d'impresa nel contesto del primo motivo.

  • art. 2475 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla designazione di un consigliere e alla gestione societaria partecipata.

  • art. 160 legge fall.

    Richiamato per sostenere la disciplina del concordato e la possibilità di trattamenti differenziati; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 161 legge fall.

    Richiamato in relazione alla proposta di concordato e ai poteri del giudice sull'ammissibilità.

  • art. 162 legge fall.

    La Corte ribadisce che il giudice può chiedere integrazioni, ma non modificare d'ufficio la proposta del debitore.

  • art. 175 legge fall.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di procedimento di approvazione del concordato.

  • art. 177 legge fall.

    Richiamato nei motivi relativi al voto e al trattamento dei creditori privilegiati.

  • art. 178 legge fall.

    Richiamato nel terzo motivo nel complesso delle norme sul procedimento concordatario.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di un punto decisivo; la censura è ritenuta inammissibile o infondata perché mirata a contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 272 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo in relazione alla composizione del collegio e all'iter processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui l'immutabilità del giudice opera dal momento della discussione e non per le fasi interlocutorie di raccolta informazioni; nel caso concreto il motivo è però dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo insieme alle norme sulla composizione del giudice.

  • art. 15 legge fall.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • La gestione di una partecipazione azionaria minoritaria in altra società, anche con la designazione di un componente del relativo organo amministrativo, non basta di per sé a integrare un'attività d'impresa né a fondare la continuità aziendale richiesta dal concordato in continuità.
  • Il concordato con continuità presuppone che l'attività aziendale sia effettivamente in essere o comunque concretamente proseguibile; se l'attività di servizio risulta cessata, la deduzione di una mera sospensione o futura riattivazione non è sufficiente se non supportata da un'effettiva prosecuzione dell'impresa.
  • Il controllo giudiziale sulla fattibilità economica del piano concordatario non è precluso: il tribunale può sindacare la proposta quando il piano sia manifestamente implausibile o assolutamente inidoneo a realizzare gli obiettivi perseguiti.
  • Nell'accertare l'ammissibilità del concordato il giudice deve valutare la proposta come formulata dal debitore e non può sostituirsi a quest'ultimo nel modularla in una diversa tipologia di procedura, potendo solo richiedere integrazioni nei limiti di legge.
  • La moratoria del pagamento dei creditori privilegiati non è legittima quando il piano preveda la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione, perché in tale ipotesi opera il limite specifico previsto dalla disciplina del concordato con continuità.
  • Nel ricorso per cassazione le censure che denunciano errori processuali o vizio di motivazione devono essere specifiche, autosufficienti e confrontarsi con la ratio decidendi impugnata; la critica meramente astratta o priva di trascrizione dei passaggi decisivi è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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