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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28713/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione negoziale mista di vendita e permuta con cui una società proprietaria di un fabbricato lo cedeva a un'impresa di costruzioni, ottenendo denaro e il trasferimento di una porzione del complesso immobiliare da realizzare dopo demolizione, ristrutturazione e ampliamento del preesistente. I vicini del fabbricato adiacente, assumendo che i lavori avessero provocato lesioni e cedimenti alla loro proprietà, convenivano in giudizio sia l'impresa esecutrice sia la società cedente e altri soggetti, chiedendo il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La Corte d'appello aveva ribaltato il primo grado e riconosciuto la responsabilità della società ricorrente ai sensi dell'art. 2050 c.c. La ricorrente proponeva cassazione con due motivi, ma il testo non consente di conoscere il contenuto specifico delle censure, perché il ricorso è descritto come gravemente lacunoso e la sentenza impugnata è stata depositata in copia incompleta.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso e dichiara il ricorso improcedibile. Ritiene, anzitutto, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., per difetto di una chiara e completa esposizione dei fatti di causa, ma soprattutto afferma che l'incompletezza della copia della sentenza impugnata depositata dalla ricorrente, mancante di venti delle quarantuno pagine, integra violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e determina l'improcedibilità. Non provvede sulle spese per la mancata difesa degli intimati e dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    esposizione dei fatti della causa essenziali all'illustrazione delle doglianze

    Il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa; la mancanza di elementi indispensabili per comprendere origine, oggetto della controversia e svolgimento del processo rende il ricorso inammissibile.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    deposito della sentenza impugnata in forma incompleta

    Il deposito della sentenza impugnata in copia incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 2050 c.c.

    La Corte d'appello aveva ricondotto la responsabilità della società ricorrente alla disciplina delle attività pericolose; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché arresta il giudizio per ragioni processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti di causa; una narrazione gravemente lacunosa che non consenta alla Corte di comprendere origine, oggetto e svolgimento della controversia comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario depositare la sentenza impugnata in copia integra e leggibile: la produzione di un provvedimento incompleto, privo di una parte significativa della motivazione, determina l'improcedibilità.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza completa opera in via preclusiva rispetto all'esame del merito e assorbe le ulteriori doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di improcedibilità può comportare l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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