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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36915/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte di appello di Salerno che aveva respinto le istanze del Menichini: (1) riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. con riguardo a tre sentenze irrevocabili per reati in materia di stupefacenti; (2) disapplicazione dell'aggravante della recidiva specifica (reiterata infraquinquennale) risultante nel casellario giudiziale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: a) violazione degli artt. 179 e 525 c.p.p. perche la decisione è stata emessa da un collegio diverso da quello che aveva trattato l'udienza camerale (vizi formali di immutabilita del giudice); b) vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e illogica) rispetto alle risultanze dei provvedimenti irrevocabili utili al riconoscimento della continuazione; c) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. pen. e vizio di motivazione relativo al rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva, che il ricorrente affermava non fosse mai stata contestata dal Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha accertato la violazione del principio di immutabilita del giudice (art. 179 c.p.p.) e la conseguente nullita assoluta per inosservanza dell'art. 525, comma 2, c.p.p., in quanto l'udienza camerale era stata trattata da un collegio e la decisione era stata poi emessa da un collegio con diversa composizione (diverso Presidente). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. Non si è pertanto pronunciata nel merito sui restanti motivi relativi alla motivazione e alla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilita del giudice: anche nel procedimento di esecuzione la decisione deve essere assunta dallo stesso giudice che ha trattato la procedura; la sua violazione determina nullita assoluta del provvedimento.

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la necessita che il provvedimento sia adottato dal giudice che ha trattato l'incidente; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza sia causa di nullita assoluta dell'ordinanza.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che elenca le censure ammissibili in cassazione (lett. b, c, e richiamate nel ricorso). La Corte ha utilizzato tali parametri per inquadrare i motivi di impugnazione, riconoscendo fondato il motivo attinente alla nullita per violazione del principio di immutabilita.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo della domanda incidente (riconoscimento della continuazione in sede esecutiva); la Corte di cassazione non ha deciso sul merito della istanza in ragione della nullita formale rilevata.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva e applicazione delle circostanze; l'erronea applicazione era dedotta dal ricorrente ma la Corte non si e pronunciata nel merito in quanto il ricorso e' stato accolto per motivo procedurale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini del rispetto dei limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione; la riproduzione dei motivi nel ricorso e' stata limitata entro i termini di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il principio di immutabilita del giudice si applica anche nel procedimento esecutivo: se la decisione viene emessa da un collegio diverso da quello che ha trattato l'udienza, la nullita e' assoluta e la decisione va annullata.
  • I vizi formali (composizione del collegio, rispetto delle norme procedurali) possono essere decisivi e rendere irrilevanti le questioni di merito eventualmente sollevate; in presenza di nullita formale la Corte di cassazione puo annullare il provvedimento e disporre la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
  • Le questioni sostanziali come la valutazione della continuazione in sede esecutiva o la disapplicazione della recidiva devono essere esaminate solo se il procedimento e' formalmente valido; pertanto il ricorrente che intende ottenere tali risultati deve anche vigilare sul rispetto delle regole procedurali (es. corretta composizione del collegio).
  • Quando si impugna un provvedimento per carenze di motivazione o per errata applicazione di norme penali (es. art. 99 c.p.), e' opportuno articolare distintamente i motivi di diritto e di fatto; tuttavia, se sussiste una nullita formale grave, la Corte di legittimita potra non esaminare i profili di merito.
  • Se si contesta l'iscrizione di recidiva nel casellario per mancata contestazione da parte del PM, e' importante documentare l'anomalia nel procedimento originario e sollevare tempestivamente la questione nel corso del dibattimento e, se necessario, agli atti dell'esecuzione, per evitare che la questione si perda per ragioni procedurali.

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