Cassazione Penale, Ordinanza n. 40910/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, destinatari di una sentenza del GIP del Tribunale di Como del 3 aprile 2025 che applicava la pena, hanno proposto ricorso per cassazione nell'interesse comune. Dal testo emerge che i ricorsi contestavano, da un lato, un vizio di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti ascritti e, dall'altro, la pretesa illegittimità delle confische disposte in sentenza. In particolare, le doglianze riguardavano la veste giuridica attribuita alle condotte e la confisca del denaro e di un telefono cellulare.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione sia esperibile solo per violazione di legge nei limiti tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto non sono deducibili censure di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, salvo che emergano dubbi immediati e oggettivi dal capo d'imputazione o dalla sentenza. Ha inoltre escluso che le doglianze sulle confische evidenziassero vizi di legittimità o di motivazione, richiamando la motivazione della sentenza impugnata fondata sull'applicazione degli artt. 240 c.p., 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono state applicate le conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi di violazione di legge previsti dalla norma, non anche per censure di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti
consente la declaratoria di inammissibilità in sede camerale senza interlocuzione
alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle Ammende
richiamato quale base della confisca del cellulare
richiamato quale base della confisca del denaro
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato quale base normativa della confisca del denaro in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e solo per violazione di legge nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile in cassazione, contro tale tipo di sentenza, il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, salvo che il dubbio sulla corretta qualificazione emerga in modo immediato e oggettivo dal capo d'imputazione o dalla sentenza.
- Le doglianze sulle confische devono indicare specifici profili di illegittimità; in mancanza di un reale vizio di legge o di motivazione, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono automaticamente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle Ammende.
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