Cassazione Penale, Ordinanza n. 40894/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terze interessate)
La controversia
La decisione di merito riguardava la richiesta, proposta da terze interessate, di revoca della confisca disposta nei confronti di un soggetto terzo su due appartamenti siti in Napoli. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta. Le interessate hanno proposto direttamente ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e d), c.p.p., lamentando contraddittorietà della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Il tema effettivo del ricorso era però la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze sulla confisca, ma ha qualificato i ricorsi proposti direttamente in cassazione come opposizioni contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Richiamando gli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., ha affermato che contro l'ordinanza resa in materia di confisca il rimedio è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, che procede ex art. 666 c.p.p. Pertanto ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la fase di opposizione e per il nuovo esame delle questioni.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
norma evocata dalle ricorrenti per denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma evocata dalle ricorrenti per denunciare il vizio di motivazione.
attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di provvedere in ordine alla confisca senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.
prevede che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
disciplina il procedimento camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione cui deve seguire l'opposizione.
richiamato per la riproduzione dei motivi nei limiti consentiti dal testo del ricorso.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, sia quando sia adottato de plano sia quando sia stato emesso irritualmente nelle forme camerali, il rimedio esperibile è l'opposizione e non il ricorso diretto per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, quando il mezzo di impugnazione corretto sia diverso da quello utilizzato.
- La riqualificazione dell'impugnazione è imposta per non privare l'interessato della fase di riesame dinanzi al giudice dell'esecuzione, giudice di merito dotato di piena cognizione sulle doglianze e sulle eventuali istanze istruttorie.
- In materia esecutiva, il giudice di legittimità non può sostituire il giudice dell'esecuzione nella valutazione piena delle questioni e delle prove; le doglianze che richiedono un nuovo esame devono essere devolute al giudice competente nella forma procedurale corretta.
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