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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40884/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevando che il termine di impugnazione era decorso il 25 luglio 2025. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Padova ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata a carico dell'imputato per i reati di ricettazione e furto in abitazione, contestati in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato proscioglimento e una non corretta valutazione giuridica dei fatti. La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché la motivazione era stata resa contestualmente alla deliberazione in udienza il 10 luglio 2025, in presenza dell'imputato, con scadenza del termine per impugnare il 25 luglio 2025; il ricorso del 29 agosto 2025 era quindi proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base per l'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice contestata per ricettazione

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice contestata per furto in abitazione

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    la motivazione è stata resa contestualmente alla deliberazione in udienza

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    dal momento della lettura/motivazione in udienza decorre il termine per impugnare

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale in udienza, alla presenza dell'imputato, il termine per impugnare decorre da tale momento e non dalla successiva notificazione o conoscenza differita.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile per tardività, con conseguente definitività della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata de plano quando la causa emerge ictu oculi dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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