Cassazione Penale, Ordinanza n. 40908/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena, deducendo un vizio di motivazione sia sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti sia sulla misura della pena. Dalla decisione emerge che il ricorso non prospettava specifiche violazioni di legge rientranti nei limitati casi di impugnabilità previsti per la sentenza ex art. 444 c.p.p., ma contestava in sostanza la motivazione della decisione e la quantificazione sanzionatoria. La Corte rileva inoltre che non venivano evidenziati dubbi effettivi e immediatamente emergenti dal testo dell'imputazione o della sentenza sulla veste giuridica delle condotte, né una pena illegale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza applicativa della pena, perché fondato su censure di motivazione e sulla qualificazione giuridica dei fatti e della pena, questioni non deducibili nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Non essendo ravvisabile una violazione di legge tra quelle tassativamente ammesse, il ricorso è stato definito de plano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
nelle sentenze applicative della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per le violazioni di legge tassativamente previste, non anche per vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica o sulla misura della pena, salvo il caso di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.
l'inammissibilità può essere dichiarata de plano
art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle Ammende
L. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità
sentenza Sez. U. n. 33040 del 2015 (Jazouli)
indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per delimitare la nozione di pena illegale che consente l'impugnazione
Massime di principio
- Avverso la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non sono deducibili, in tale sede, censure che si risolvano in un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla determinazione della pena, se non emerge una concreta violazione di legge.
- La nozione di pena illegale, rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena, va intesa secondo i criteri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in particolare dalle Sezioni Unite Jazouli.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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