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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40907/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della valutazione di esclusione di un vizio, anche parziale, di mente e della pena irrogata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 17/03/2025 deducendo, in sostanza, due profili: da un lato, la mancata considerazione di elementi idonei a prospettare un vizio anche parziale di mente; dall'altro, l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: quanto al profilo psichiatrico, la sentenza di merito aveva escluso il vizio di mente sulla base di una perizia; quanto al trattamento sanzionatorio, la pena risultava determinata con valutazioni sorrette da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorso è quindi ritenuto non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure generiche o aspecifiche che non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di mente è censurabile in cassazione solo se si allegano specifici vizi logici o giuridici della valutazione di merito; è invece inammissibile la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando il giudice di merito abbia già valorizzato una perizia escludente l'incapacità.
  • La determinazione della pena non è sindacabile in cassazione se risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e se il giudice di merito ha esaminato le deduzioni difensive sul punto.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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