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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19458/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna per tentato furto aggravato dall'uso della destrezza. I motivi di ricorso erano cinque: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 e 625 n. 4 c.p., sostenendo che l'aggravante della destrezza non fosse configurabile; 2) violazione dell'art. 49 c.p., deducendo la configurabilità del reato impossibile per asserita inidoneità dell'azione; 3) violazione dell'art. 143 c.p.p. e nullità assoluta per omessa traduzione di tutti gli atti processuali; 4) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., contestando anche la motivazione sulla responsabilità; 5) violazione di legge per omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione ex art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato dalla destrezza, osservando che l'aggravante ricorre quando l'agente sfrutta una speciale abilità, astuzia o avvedutezza per sorprendere la vittima o eluderne la vigilanza. Ha escluso il reato impossibile perché l'azione non era assolutamente inidonea, ma la consumazione era stata impedita da una causa estrinseca, cioè il monitoraggio dell'azione furtiva. Ha inoltre negato la nullità per omessa traduzione degli atti, richiedendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo. Ha infine reputato non sindacabili in questa sede le censure sulla motivazione relativa al diniego della particolare tenuità del fatto e dei benefici di legge. Il ricorso è stato rigettato/dichiarato manifestamente infondato con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la configurabilità del tentativo, ritenuto correttamente applicato al fatto

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto, in combinazione con l'art. 625 n. 4 c.p.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    aggravante della destrezza, configurabile quando l'agente usa speciale abilità o astuzia per eludere la vigilanza della vittima

  • art. 49 c.p.

    il reato impossibile richiede assoluta inidoneità dell'azione; escluso se la consumazione è impedita da una causa esterna

  • art. 143 c.p.p.

    l'omessa traduzione degli atti richiede la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • art. 131-bis c.p.

    la censura sul diniego della causa di non punibilità è stata reputata infondata nel caso concreto

  • art. 606 c.p.p.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non alla rivalutazione del merito

  • art. 163 c.p.

    richiamato con riferimento alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione

  • art. 613 c.p.p.

    dopo la modifica del 2017 l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione

Massime di principio

  • L'aggravante della destrezza nel furto sussiste quando l'agente impiega una speciale abilità, astuzia o avvedutezza per sorprendere la vittima o attenuarne/eluderne la vigilanza; non basta approfittare di una mera disattenzione occasionale non provocata.
  • Il reato impossibile è configurabile solo se l'azione è assolutamente inidonea per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato; se la consumazione è impedita da fattori esterni, il tentativo resta punibile.
  • L'omessa traduzione degli atti processuali nei confronti dell'imputato alloglotta integra una nullità a regime intermedio e richiede la deduzione di un concreto, attuale e verificabile pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può rivalutare il merito o la completezza dell'istruttoria, ma deve limitarsi a verificare la presenza di una motivazione logicamente esistente e non meramente apparente.
  • Le censure relative al diniego della particolare tenuità del fatto o dei benefici di legge sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoProveImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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