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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05252/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva assistito gli eredi di un de cuius in una controversia civile davanti alla Corte d'Appello di Genova e aveva conferito incarico a un collega per l'assistenza quale domiciliataria. Quest'ultima aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali; l'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto che il mandato alla domiciliazione fosse stato conferito direttamente dall'avvocato opponente e non dai clienti. L'avvocato soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso l'ordinanza del Tribunale. La controparte ha resistito con controricorso ed eccepito la tardività del ricorso per cassazione, evidenziando che il ricorrente aveva già notificato appello avverso la medesima ordinanza in data 23 giugno 2021; pertanto, dalla notifica del primo mezzo di impugnazione decorreva il termine breve per proporre il diverso rimedio. Il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 27 dicembre 2021, oltre il termine di sessanta giorni.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la notificazione dell'atto di appello costituisse prova della conoscenza legale del provvedimento e facesse decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. anche per la proposizione di un diverso mezzo di impugnazione contro il medesimo provvedimento. Conseguentemente, essendo il ricorso notificato oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell'appello, lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione del primo mezzo di impugnazione contro un provvedimento integra conoscenza legale dello stesso e fa decorrere il termine breve per proporre anche un diverso mezzo di impugnazione avverso il medesimo provvedimento.
  • Il termine breve per impugnare opera in modo unitario rispetto alla conoscenza legale del provvedimento: una volta avviata la prima impugnazione, un successivo rimedio proposto oltre il termine di legge è tardivo e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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