Cassazione Civile, Ordinanza n. 05252/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva assistito gli eredi di un de cuius in una controversia civile davanti alla Corte d'Appello di Genova e aveva conferito incarico a un collega per l'assistenza quale domiciliataria. Quest'ultima aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali; l'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto che il mandato alla domiciliazione fosse stato conferito direttamente dall'avvocato opponente e non dai clienti. L'avvocato soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso l'ordinanza del Tribunale. La controparte ha resistito con controricorso ed eccepito la tardività del ricorso per cassazione, evidenziando che il ricorrente aveva già notificato appello avverso la medesima ordinanza in data 23 giugno 2021; pertanto, dalla notifica del primo mezzo di impugnazione decorreva il termine breve per proporre il diverso rimedio. Il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 27 dicembre 2021, oltre il termine di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la notificazione dell'atto di appello costituisse prova della conoscenza legale del provvedimento e facesse decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. anche per la proposizione di un diverso mezzo di impugnazione contro il medesimo provvedimento. Conseguentemente, essendo il ricorso notificato oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell'appello, lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
termine breve di sessanta giorni
La notificazione del primo mezzo di impugnazione fa decorrere il termine breve anche per la proposizione di un diverso rimedio impugnatorio contro il medesimo provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del primo mezzo di impugnazione contro un provvedimento integra conoscenza legale dello stesso e fa decorrere il termine breve per proporre anche un diverso mezzo di impugnazione avverso il medesimo provvedimento.
- Il termine breve per impugnare opera in modo unitario rispetto alla conoscenza legale del provvedimento: una volta avviata la prima impugnazione, un successivo rimedio proposto oltre il termine di legge è tardivo e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
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