Cassazione Penale, Sentenza n. 48079/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Fusi in relazione alla misura cautelare applicata (arresti domiciliari e successivo obbligo di dimora) nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere e plurime frodi in commercio. Fusi deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione del giudice della riparazione: in particolare la mancata considerazione dell'effetto della esclusione delle intercettazioni dal compendio probatorio, la mancata individuazione del concreto nesso causale tra le condotte ascritte e l'apparenza di associazione per delinquere che legittimò la custodia, e l'assenza di elementi che dimostrassero che le condotte attribuite costituivano dolo o colpa grave idonei a far venir meno il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha censurato la motivazione del giudice della riparazione perché non ha indicato quali elementi, valutati ex ante e non neutralizzati dal giudice del merito, abbiano avuto efficacia causale nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare; la motivazione era tautologica e non ha effettuato il necessario vaglio sulla sussistenza del dolo o della colpa grave e sul nesso causale specifico rispetto al reato associativo, unico titolo della custodia cautelare.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce l'indennizzo per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa e motivare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) usata come parametro per valutare la sussistenza di colpa grave idonea a escludere il diritto alla riparazione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
I precedenti delle Sezioni Unite precisano che il dolo idoneo a escludere l'indennizzo comprende anche la condotta consapevole e volontaria che, secondo l'esperienza comune, crei una situazione di allarme sociale legittimante l'intervento dell'autorità; e che il giudice deve valutare la condotta sia prima sia dopo la conoscenza del procedimento (valutazione ex ante) per accertare l'incidenza causale
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice deve accertare d'ufficio e motivare l'assenza di dolo o colpa grave che abbia causato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare
- Non è sufficiente richiamare genericamente indizi di reati 'scopo'; occorre indicare gli specifici elementi che hanno creato l'apparenza della sussistenza del reato che ha giustificato la custodia cautelare (qui l'associazione per delinquere)
- Se prove rilevanti sono state escluse (es. intercettazioni), il giudice deve valutare se il residuo compendio probatorio, preso ex ante, fosse comunque idoneo a far sorgere l'apparenza del reato che giustificava la custodia
- La distinzione tra condotte aziendali illecite (ad esempio frodi in commercio) e la configurazione di un vincolo associativo deve essere motivata: non si può automaticamente trasformare l'antigiuridicità delle condotte in prova di associazione senza specifici elementi di coordinamento e vincolo
- La sussistenza di colpa grave richiede condotte caratterizzate da macroscopica negligenza o inosservanza di norme tale da prevedibilmente attirare l'intervento dell'autorità giudiziaria; la valutazione è rigorosa e richiede adeguata motivazione
- In mancanza di motivazione idonea a mostrare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e la misura cautelare, la decisione sulla riparazione può essere annullata e rimessa al giudice territoriale per nuovo esame
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