Cassazione Penale, Sentenza n. 27987/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello con quattro motivi: 1) nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello per errore nella PEC inviata a un omonimo (avv. Massimo Nistri del foro di Firenze) invece che al difensore designato (avv. Massimo Nistri del foro di Prato), con conseguente omessa partecipazione del difensore e nullità degli atti; 2) errata applicazione della legge penale relativo all'art. 595 c.p., invocazione della scriminante nella forma putativa nonché richiamo a art. 51 c.p. e art. 21 Cost.; 3) errata applicazione dell'art. 599 c.p. e vizio di motivazione, con riferimento alla causa di non punibilità per provocazione; 4) errata applicazione dell'art. 600, comma 4, c.p.p. e carenza di motivazione in relazione alla sospensione dell'esecuzione provvisoria della provvisionale civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo nulla la notificazione a mezzo PEC effettuata all'omonimo avvocato del foro di Firenze e, perciò, ha dichiarato la nullità assoluta del giudizio di appello e della pronuncia emessa. Tuttavia, poiché la sentenza di appello aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha ritenuto che la causa estintiva prevale sulla nullità quando non emergano dagli atti elementi che impongano l'immediata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Non essendovi elementi per pronunciare l'assoluzione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, lasciando ferme unicamente le statuizioni civili.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato; la sentenza di appello originariamente aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in relazione a tale fattispecie
art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Riferita alle ipotesi di nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto rilevante l'errore nell'indirizzo PEC e l'omonimia come causa di nullità
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle nullità degli atti processuali; applicata per dichiarare la nullità assoluta del giudizio di appello e della pronuncia conseguente
Citato dal ricorrente in relazione alla scriminante (legittima difesa); la Corte non ha approfondito la questione sostanziale avendo deciso sul profilo processuale
Riferito alla causa di non punibilità della provocazione invocata dal ricorrente; la Corte non ha accolto tale motivo sul piano sostanziale nel provvedimento di cassazione formato sul vizio processuale
art. 600, comma 4, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente con riferimento a presunta mancanza di motivazione sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria: la Corte non ha ritenuto decisivo il motivo rispetto alla nullità di notifica
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione finale: il giudice può pronunciare assoluzione nonostante causa estintiva solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'assenza del fatto o della responsabilità; qui tale requisito non sussisteva
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n.176/2020)
Norma processuale invocata per il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni per iscritto
Giurisprudenza (Sez. U, n. 28954/2017; Sez. U n. 35490/2009)
Principi consolidati sulle conseguenze della nullità del giudizio rispetto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione e sui limiti per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Un'errata notificazione via PEC a causa di omonimia può determinare la nullità assoluta del giudizio d'appello se il difensore designato non è stato effettivamente informato dell'udienza
- La nullità processuale, pur essendo assoluta, può risultare recessiva rispetto a una pronuncia che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione: l'estinzione prevale salvo che dagli atti emerga in modo incontrovertibile la necessità di pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Per ottenere l'assoluzione nonostante una causa estintiva, il ricorrente deve dimostrare, in modo chiaro e non discutibile dagli atti, che il fatto non è sussistente o che non lo ha commesso; valutazioni che richiedono elementi 'ictu oculi' e non approfondimenti probatori
- Nelle comunicazioni al difensore bisogna indicare con precisione elementi identificativi (foro, studio, PEC) per evitare errori dovuti a omonimie; l'ufficio notificante ha l'onere di verificare tali dati
- I motivi sostanziali (scriminanti, provocazione, vizi di applicazione di norme penali) possono essere non esaminati se la Corte risolve il ricorso su questioni processuali decisive come la nullità della notificazione
- Se la Corte di Cassazione annulla la pronuncia d'appello per nullità ma non può disporre l'assoluzione, il processo viene rimesso (o le parti civili possono agire) sul piano civile per le relative statuizioni
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