Cassazione Civile, Ordinanza n. 948/2021 del 20/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una datrice di lavoro aveva proposto opposizione contro due intimazioni di pagamento, notificate il 6 novembre 2013 e relative a contributi omessi per i dipendenti in un periodo indicato nel testo come omissato. In primo grado le opposizioni erano state accolte, sulla base della prescrizione dei crediti e, in subordine, della loro insussistenza. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 286/2018, depositata il 12 giugno 2018, ha accolto l’appello dell’INPS, respingendo l’eccezione di tardività e ritenendo provata l’interruzione della prescrizione mediante atti notificati il 29 agosto 1995, il 26 luglio 2005 e l’8 giugno 2010. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 83 c.p.c., perché le procure generali alle liti richiamate dall’INPS e conferite all’avvocata che lo aveva rappresentato nei giudizi di merito non erano state depositate, con conseguente asserita inammissibilità dell’appello; 2) in subordine, violazione dell’art. 325 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di prova della procura e dovendosi considerare l’INPS contumace in primo grado, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata presso la sede dell’Istituto e l’appello sarebbe stato tardivo; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita insufficiente specificità dell’atto di appello; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., perché l’INPS non avrebbe contestato né provato il numero delle giornate lavorative e i dati retributivi utilizzati per calcolare i contributi; 5) violazione dell’art. 2943 c.c., assumendo che la lettera notificata il 29 agosto 1995, corredata da una situazione contabile, fosse indeterminata e quindi inidonea a interrompere la prescrizione; 6) violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995 e dell’art. 252 disp. att. c.c., contestando la conservazione del termine decennale per i contributi anteriori alla legge.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del controricorso dell’INPS: il dirigente titolare di un ufficio dirigenziale generale, nell’ambito delle proprie competenze, ha per legge il potere di promuovere e resistere alle liti e di conferire procura speciale; la nomina dirigenziale è soggetta a pubblicità legale e la contestazione avrebbe dovuto indicare specificamente che la dirigente non era titolare dell’ufficio competente alla data del rilascio della procura. I primi due motivi sono stati rigettati: quando la procura generale alle liti è richiamata negli atti ma non prodotta, la costituzione non è invalida se non vi è stata una richiesta del giudice rimasta inosservata; inoltre, poiché la controparte aveva accettato senza riserve l’attività difensiva dell’INPS nei giudizi di merito senza contestare la procura, doveva ritenersi sussistente lo ius postulandi e non operava la prospettata conseguenza sulla contumacia e sulla tardività dell’appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva illustrato in modo conforme all’art. 366 c.p.c. la censura relativa alla specificità dell’appello, limitandosi a riassumerne il contenuto senza riportare neppure la sentenza di primo grado; la Corte ha comunque ricordato che l’art. 434 c.p.c. richiede l’individuazione chiara dei capi impugnati e delle ragioni di dissenso, senza formule sacramentali. Il quarto motivo è stato rigettato perché le questioni sulla consistenza della forza lavoro e sulla base contributiva non risultavano affrontate in appello e introducevano questioni nuove, anche di fatto, non proponibili per la prima volta in cassazione. Il quinto motivo è stato rigettato: l’atto di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione quando contiene l’intimazione a pagare la somma pretesa, senza necessità di ulteriori specificazioni o allegati; inoltre, per i crediti più risalenti al 1986, non occorreva un atto interruttivo anteriore al 29 agosto 1995. Anche il sesto motivo è stato rigettato: per i contributi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 335/1995, atti interruttivi compiuti dall’INPS prima del 31 dicembre 1995 mantengono il termine decennale, sottraendo a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente e facendo decorrere un nuovo termine decennale dalla data dell’atto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 165/2001
ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1, lett. f), i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito delle loro competenze – (come definite dall’art. 4 D.Lgs. cit.) – esercitano, fra gli altri, il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere (fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1). Di conseguenza è loro attribuito il potere di rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso in cassazione;
Il dirigente titolare di un ufficio dirigenziale generale può, nell’ambito delle competenze dell’ufficio, promuovere e resistere alle liti e rilasciare al difensore la procura speciale per il ricorso per cassazione.
art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013
la nomina del dirigente pubblico è dunque un fatto soggetto a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto, pertanto, contestare specificamente la esistenza del potere rappresentativo allegando che la medesima non era titolare, alla data di rilascio della procura, dell’ufficio dirigenziale generale avente competenza sulle entrate e sul recupero crediti;
Poiché la nomina del dirigente è soggetta a pubblicità legale, chi contesta il potere rappresentativo deve allegare specificamente che, alla data del rilascio della procura, il dirigente non ricopriva l’ufficio competente.
art. 83 c.p.c.
il mancato deposito della procura generale alle liti per atto notarile, richiamata nei suoi estremi essenziali in atti difensivi della parte, determina la invalidità della costituzione in giudizio della stessa soltanto nel caso in cui la parte non abbia ottemperato all’invito che il giudice le abbia rivolto per regolarizzare la costituzione mediante il deposito della procura
La mancata produzione della procura generale notarile richiamata negli atti non invalida di per sé la costituzione: l’invalidità consegue se la parte non ottempera all’invito del giudice a depositarla. Se la procura è stata richiamata e la controparte ha accettato senza riserve l’attività difensiva senza contestarla nel merito, deve ritenersi sussistente lo ius postulandi.
art. 325 c.p.c.
laddove però non ricorra, come nel caso di specie, l’ipotesi di richiesta non soddisfatta e considerato che la procura generale alle liti è stata sempre richiamata dall’INPS nei suoi atti difensivi, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e la difesa di questa parte nulla abbia mai eccepito o contestato in proposito nel corso dei giudizi di merito, accettando senza alcuna riserva l’attività difensiva dell’Istituto svolta in quei giudizi, deve in base a tanto ritenersi sussistente – appunto perchè mai contestato – lo “jus postulandi” del difensore dell’INPS
La Corte ha escluso che la mancata produzione della procura rendesse l’INPS contumace e determinasse l’applicazione del regime di notificazione invocato per il decorso del termine breve: la procura era stata richiamata e l’attività difensiva accettata senza contestazioni nei giudizi di merito.
art. 434 c.p.c.
il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., (disposizione applicabile al rito del lavoro) prevede che l’appellante individui, senza l’adozione di formule particolari, in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
Nel rito del lavoro l’appello deve delimitare chiaramente i capi impugnati e indicare le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione, mostrando la loro idoneità a incidere sulla decisione; non sono necessarie formule particolari.
art. 366 c.p.c.
come evidenziato dalla richiamata pronuncia n. 8077/12, è tuttavia necessario che sia verificata la condizione che la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate dall’art. 366 c.p.c. ed in particolare non basta che il ricorrente, come accade nel caso di specie, riproduca in sintesi l’atto di gravame (senza neppure riportare, peraltro, il contenuto della sentenza di primo grado), evidenziando, in sostanza, che esso non era conforme al modello legale;
La censura in cassazione sulla difformità dell’atto d’appello dal modello legale deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso; non basta una sintesi dell’atto di gravame priva del contenuto della sentenza di primo grado.
art. 112 c.p.c.
il quarto motivo è infondato; ad onta della formale e cumulativa denuncia di violazione del principio della domanda e della regola di riparto dell’onere probatorio, nella sostanza, si duole del fatto che il credito portato dall’avviso di addebito opposto sarebbe stato ritenuto sussistente nonostante la mancata indicazione del numero delle giornate lavorative, nè della retribuzione media o effettiva sulle quali venne calcolata la contribuzione pretesa, in modo difforme dai modelli a suo tempo inviati dalla datrice di lavoro;
La Corte ha ricondotto la doglianza, pur formalmente riferita al principio della domanda, alla contestazione della prova e della determinazione della base contributiva; la questione non era stata devoluta al giudice d’appello e non poteva essere introdotta in cassazione.
art. 2697 c.c.
i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione
La regola sull’onere della prova non consente di introdurre in cassazione questioni nuove che richiedano accertamenti o valutazioni di fatto non svolti nei gradi di merito.
art. 2943 c.c.
tale atto di costituzione in mora per realizzare i propri effetti non richiede altro che la intimazione di pagare la somma pretesa, senza alcuna necessità di allegare ulteriori specificazioni;
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’atto di costituzione in mora è efficace se contiene l’intimazione a pagare la somma pretesa; non è necessaria l’allegazione di ulteriori specificazioni.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
in tal caso, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione
Per i contributi anteriori all’entrata in vigore della legge, gli atti interruttivi compiuti dall’INPS prima del 31 dicembre 1995 conservano il termine decennale: sottraggono a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente e fanno decorrere un nuovo termine decennale dalla data dell’atto.
art. 252 disp. att. c.c.
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con le sentenze n. 6173 e n. 5784 del 2008 dalle quali, contrariamente all’assunto della ricorrente, non si evince che il mantenimento del termine decennale di prescrizione sia previsto dal comma 9 solo in caso di denuncia dal lavoratore, ma anche laddove (comma 10), come è avvenuto nel caso di specie, si tratti di contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge, e siano presenti atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;
La Corte ha respinto la lettura secondo cui il mantenimento del termine decennale riguarderebbe soltanto i casi di denuncia del lavoratore: esso opera anche per contribuzioni anteriori alla legge quando ricorrano atti interruttivi o procedure avviate secondo la normativa previgente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è, dunque, evidente che le osservazioni contenute nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., riferite alla non esperibilità dell’eventuale procedimento di sanatoria delle procure generali notarili di cui al punto precedente, non incrinano le superiori conclusioni;
La memoria depositata ai sensi di tale disposizione non ha modificato la conclusione della Corte sulla validità della costituzione e sulla sussistenza dello ius postulandi.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La procura generale alle liti richiamata negli atti difensivi ma non depositata non determina, da sola, l’invalidità della costituzione: la conseguenza invalidante ricorre quando, dopo l’invito del giudice a regolarizzare la costituzione depositando la procura, la parte non vi ottempera. Se la procura è stata richiamata e la controparte ha accettato senza riserve l’attività difensiva nel giudizio di merito, senza contestarne il potere rappresentativo, deve ritenersi sussistente lo ius postulandi.
- La nomina del dirigente pubblico a un ufficio dirigenziale generale è soggetta a pubblicità legale. Chi contesta il potere rappresentativo del dirigente deve allegare specificamente che, al momento del rilascio della procura, questi non era titolare dell’ufficio competente; la legge attribuisce al dirigente, nell’ambito delle sue competenze, il potere di promuovere e resistere alle liti e di conferire procura al difensore.
- Nel rito del lavoro, l’atto d’appello deve individuare in modo chiaro ed esauriente i capi della sentenza impugnati e i passaggi argomentativi contestati, esponendo ragioni di dissenso idonee a incidere sulla decisione, senza necessità di formule particolari. La censura in cassazione che denunci la difformità dell’appello dal modello legale deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso e non può consistere nella mera sintesi dell’atto.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, anche se prospettate come violazioni di regole sull’onere della prova, quando non abbiano formato oggetto del giudizio d’appello e richiedano accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.
- L’atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione se contiene l’intimazione a pagare la somma pretesa; non è necessaria l’allegazione di ulteriori specificazioni.
- Per i contributi previdenziali relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 335/1995, gli atti interruttivi compiuti dall’INPS prima del 31 dicembre 1995 mantengono il termine prescrizionale decennale: sottraggono a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto e fanno decorrere dalla sua data un nuovo termine decennale.
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