Cassazione Civile, Ordinanza n. 1401/2021 del 22/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (familiare collaboratore)
La controversia
Il collaboratore aveva agito per ottenere la liquidazione degli utili e degli incrementi maturati nell'ambito dell'impresa familiare costituita con la moglie, rivendicando una partecipazione pari al 60%. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 28 novembre 2016, aveva rideterminato in 290.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, la somma dovuta, condannando in solido la moglie e la società agricola. Pur confermando la quota del 60%, aveva escluso dal calcolo l’aumento di valore degli immobili di proprietà della moglie e conferiti all’impresa, attribuendolo alla dinamica del mercato conseguente al passaggio dalla lira all’euro nel 2001-2002, anziché al lavoro del collaboratore. In cassazione il ricorrente ha formulato cinque motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle regole del rito del lavoro per l’ampliamento della consulenza tecnica e l’acquisizione di elementi relativi a fatti che assumeva tardivamente allegati; con il secondo ha dedotto la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che non fosse stata tempestivamente contestata la derivazione degli incrementi dall’attività di ristrutturazione, ammodernamento e reimpianto delle viti; con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 230-bis c.c., contestando l’esclusione dalla quota del maggior valore immobiliare; con il quarto ha lamentato l’omesso esame della vendita, nel 2000, di fabbricati acquistati nel 1998 e la conseguente erronea detrazione del loro valore, pari a 265.768,72 euro, dalla stima dei cespiti al 2009, nonché la mancata considerazione del reinvestimento del ricavato; con il quinto ha denunciato l’omesso esame della duplicazione della detrazione dei debiti residui per mutui, pari a 195.309 euro nel 2009. La Corte ha inoltre esaminato in via preliminare la richiesta della coniuge, rimasta senza difensore per il decesso del procuratore, di decidere senza rinvio per consentirle di nominare un sostituto.
La decisione
La Cassazione ha escluso il differimento dell’udienza richiesto per la sostituzione del difensore della resistente, poiché la parte aveva dichiarato di non voler nominare un nuovo difensore e aveva chiesto che la causa fosse decisa. Ha rigettato il primo motivo: la determinazione giuridica della nozione di incremento rilevante ai fini della liquidazione della partecipazione era interna al thema decidendum, mentre la censura relativa ai documenti sull’aumento di valore immobiliare è stata assorbita, essendo quei documenti in concreto ininfluenti alla luce dell’accoglimento del terzo motivo. Ha accolto il terzo motivo, affermando che, se l’aumento di valore di un fattore produttivo si traduce in maggiore redditività dell’impresa, la liquidazione della partecipazione va commisurata al valore complessivo dell’impresa e non può essere scorporata la componente riferita a quel fattore per la sola ragione che l’aumento dipenda da cause estranee al lavoro del partecipante. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla valutazione dei cespiti e alla detrazione dei mutui, sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per una nuova valutazione della vicenda conforme al principio enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
da ciò deriva che in assenza di diversa indicazione da parte del Legislatore la determinazione della partecipazione agli utili ed agli incrementi del familiare deve essere effettuata in relazione al valore complessivo dell’impresa, per cui se l’incremento di valore di un fattore della produzione si è tradotto in un aumento di redditività della impresa medesima non è dato scorporare dalla stessa la componente riferibile a fattori che si assumono del tutto estranei all’attività prestata dal partecipante lavoro
La partecipazione del familiare agli utili e agli incrementi va calcolata sul valore complessivo dell’impresa. L’aumento di valore di un fattore produttivo non può essere escluso se si è tradotto in una maggiore redditività dell’impresa, anche quando dipenda da cause non riconducibili al lavoro del familiare.
art. 2082 c.c.
il Legislatore del 1975, nel disciplinare l’istituto di cui all’art. 230 bis c.c. ha fatto riferimento (esclusivo) all’impresa e quindi ad un’organizzazione che si qualifica secondo la definizione normativa dell’art. 2082 c.c.. Essa costituisce, per definizione, un’entità dinamica implicando la gestione strumentale di un complesso di fattori tra i quali anche i beni (mobili o immobili e le entità immateriali) per il compimento di un’attività destinata a produrre utili da distribuire tra le parti
La nozione di impresa richiamata dalla disciplina dell’impresa familiare designa un’organizzazione dinamica di fattori produttivi; le variazioni di valore di tali fattori possono riflettersi sulla redditività e sulla consistenza complessiva dell’impresa.
art. 115 c.p.c.
la questione risulta assorbita per la ininfluenza concreta di tale documentazione alle luce delle ragioni di accoglimento del terzo motivo di ricorso
La Corte non ha deciso nel merito la censura basata sul principio di non contestazione, perché la documentazione e la questione cui essa si riferiva sono risultate ininfluenti una volta accolto il motivo relativo al criterio di calcolo della partecipazione.
art. 416 c.p.c.
la contestazione relativa al criterio di determinazione dell’incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all’interno del thema decidendum quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall’odierno ricorrente
La definizione giuridica del criterio di determinazione degli incrementi spettanti al partecipante, quando inerente alla domanda originaria, non costituisce un nuovo fatto allegato e non soggiace per ciò solo al divieto di novità.
art. 420 c.p.c.
la contestazione relativa al criterio di determinazione dell’incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all’interno del thema decidendum quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall’odierno ricorrente
La Corte ha ritenuto che la questione sul criterio giuridico di calcolo fosse già compresa nel thema decidendum, e pertanto non integrasse una nuova allegazione fattuale vietata nel rito del lavoro.
art. 421 c.p.c.
la contestazione relativa al criterio di determinazione dell’incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all’interno del thema decidendum quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall’odierno ricorrente
La Corte ha escluso che la censura sul criterio giuridico di quantificazione fosse soggetta ai limiti invocati per l’attività istruttoria officiosa, poiché si trattava di definire il parametro legale applicabile alla domanda già proposta.
art. 437 c.p.c.
la contestazione relativa al criterio di determinazione dell’incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all’interno del thema decidendum quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall’odierno ricorrente
La determinazione astratta della nozione di incremento rilevante, quale questione di diritto già implicita nella domanda, non integra una nuova domanda o allegazione fattuale in appello.
art. 115 c.p.c.
la relativa definizione pone quindi una quaestio iuris che attiene alla corretta determinazione del parametro legale al quale commisurare il diritto del partecipante e si sottrae, pertanto, ai rilievi in punto di violazione del divieto di novum formulati dal ricorrente
La Corte ha qualificato la questione sulla nozione legale di incremento come questione di diritto, estranea ai rilievi di novità e non risolta in base alla regola della non contestazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione della partecipazione del familiare all’impresa familiare, la quota va commisurata agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi e all’avviamento, secondo la quantità e qualità del lavoro prestato; non è determinata dalla misura dell’incidenza causale effettiva del lavoro sui risultati economici.
- La partecipazione agli incrementi va calcolata in relazione al valore complessivo dell’impresa. Se l’aumento di valore di un fattore produttivo accresce la redditività dell’impresa, non può essere scorporato per il solo fatto che derivi da circostanze estranee all’apporto lavorativo del familiare.
- Poiché l’impresa è un’entità dinamica, le variazioni di valore dei fattori produttivi e del complesso aziendale possono incidere sulla redditività e sulla consistenza rilevanti per la liquidazione della quota; anche i decrementi che incidono sulla produttività si riflettono sulla concreta determinazione della partecipazione.
- La contestazione del criterio giuridico di determinazione degli incrementi, se inerente alla domanda originaria di liquidazione della partecipazione, pone una questione di diritto interna al thema decidendum e non costituisce, di per sé, una nuova allegazione fattuale.
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