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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2969/2021 del 08/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori: sosteneva di aver svolto dal 1° novembre 2002 mansioni proprie del livello 7Q, pur essendo inquadrato nel sesto livello, e di aver ottenuto l’inquadramento superiore soltanto dal 1° ottobre 2007. Aveva chiesto il riconoscimento del livello 7Q da tale ultima data e, in subordine, del settimo livello dal 1° novembre 2002 al 30 settembre 2007, oltre alle differenze retributive; aveva inoltre dedotto violazioni della parità di trattamento e degli obblighi di correttezza e buona fede. In un distinto giudizio aveva contestato il trasferimento, disposto dal 1° dicembre 2011 tra due sedi nella stessa città, e denunciato una dequalificazione dall’ottobre 2011, dopo un congedo straordinario fruito dal 1° aprile al 30 settembre 2011; aveva domandato il ripristino delle mansioni e della sede precedenti e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto entrambe le cause; la Corte d’appello di Roma, riuniti i giudizi, aveva parzialmente riformato le decisioni dichiarando illegittimo il trasferimento per violazione dell’art. 33 della L. n. 104/1992 e ordinando il ripristino della sede di provenienza, con compensazione delle spese dei gradi di merito. In Cassazione, il lavoratore ha dedotto, con i primi tre motivi, rispettivamente: nullità della motivazione sul mancato riconoscimento delle mansioni superiori; omessa considerazione delle declaratorie contrattuali, delle mansioni concretamente svolte e del loro confronto; violazione dell’art. 2103 c.c. per avere la Corte d’appello fatto dipendere il riconoscimento delle mansioni superiori dalla loro prevalenza quantitativa. Con il quarto motivo ha contestato la statuizione sulla parità di trattamento e sull’inquadramento. La società, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria d’illegittimità del trasferimento, sostenendo che lo spostamento entro il medesimo comprensorio fosse escluso dalla nozione contrattuale di trasferimento e che la nuova sede fosse più vicina all’abitazione del familiare disabile assistito dal lavoratore.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, respinto il primo e dichiarato inammissibile il quarto; ha rigettato il ricorso incidentale della società. Quanto alle mansioni superiori, ha ritenuto che la motivazione per relationem della Corte d’appello non fosse radicalmente apparente o nulla, ma che non avesse dato conto in modo adeguato della sequenza necessaria: individuazione delle declaratorie contrattuali e dei loro elementi distintivi, accertamento delle mansioni effettivamente svolte e confronto tra le due risultanze. Ha inoltre censurato l’uso della prevalenza intesa in senso essenzialmente quantitativo: in caso di mansioni promiscue, se il contratto collettivo non stabilisce una regola specifica, la prevalenza va valutata qualitativamente, considerando la mansione professionalmente più significativa, purché non svolta sporadicamente o occasionalmente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini generici e non adeguatamente riferito alla statuizione impugnata; la Corte ha precisato che non sussiste un principio generale di parità di retribuzione o d’inquadramento tra lavoratori con le medesime mansioni nei rapporti privati. Il ricorso incidentale è stato respinto: la disciplina collettiva non può introdurre deroghe alle tutele inderogabili degli artt. 2103 c.c. e 33, comma 5, L. n. 104/1992; la tutela contro il trasferimento opera anche per spostamenti interni alla stessa unità produttiva quando gli uffici siano dislocati in luoghi diversi. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale

    Per individuare l’inquadramento in presenza di mansioni promiscue, in mancanza di una specifica regola collettiva, la prevalenza non si misura soltanto in base alla quantità: occorre valutare qualitativamente quale mansione sia più significativa sul piano professionale, purché non occasionale.

  • art. 33, comma 5, L. n. 104/1992

    la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati

    Il divieto di trasferire senza consenso il lavoratore che assiste continuativamente un familiare disabile convivente va interpretato in modo da rendere effettiva la tutela dell’assistenza; la protezione può operare anche per uno spostamento interno alla stessa unità produttiva se gli uffici sono ubicati in luoghi diversi.

  • art. 2103 c.c. (trasferimento)

    il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”

    Il trasferimento deve essere sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive comprovate; nel bilanciamento con le esigenze di assistenza del familiare disabile, tali ragioni devono essere effettive e non altrimenti soddisfacibili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsionè di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie

    La nullità per mancanza di motivazione ricorre solo in caso di radicale assenza, motivazione apparente, contraddittoria, perplessa o incomprensibile, con vizi rilevabili dal provvedimento stesso; non coincide con una censura sulla sufficienza o razionalità della motivazione rispetto alle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con 1a indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità

    La denuncia di violazione di legge in Cassazione deve indicare le norme asseritamente violate e spiegare, con argomentazioni specifiche e intelligibili, perché le affermazioni giuridiche della sentenza siano in contrasto con esse; la mera indicazione delle norme o la contrapposizione di una diversa soluzione non è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento delle mansioni superiori, la motivazione deve dar conto, anche implicitamente, dell’individuazione delle declaratorie contrattuali e dei loro elementi distintivi, delle mansioni concretamente svolte e del raffronto tra queste risultanze.
  • Quando le mansioni sono promiscue e il contratto collettivo non stabilisce un criterio specifico, l’inquadramento va determinato considerando la mansione qualitativamente più significativa sul piano professionale, purché non sia svolta in modo sporadico od occasionale; non è sufficiente una prevalenza intesa come semplice dato quantitativo.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto in presenza di una carenza radicale, di motivazione apparente, logicamente inconciliabile, perplessa o obiettivamente incomprensibile, rilevabile dal provvedimento; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito e illustrare in modo intelligibile il contrasto con la norma invocata; la sola indicazione delle disposizioni o la generica prospettazione di una diversa soluzione comporta l’inammissibilità della censura.
  • Il lavoratore che assiste continuativamente un familiare disabile convivente non può essere trasferito senza il proprio consenso; la tutela può applicarsi anche a uno spostamento tra uffici collocati in luoghi diversi all’interno della medesima unità produttiva. Le previsioni collettive non possono derogare alle tutele inderogabili stabilite dalla legge.
  • Nel bilanciamento tra le esigenze organizzative datoriali e quelle di assistenza e cura del familiare disabile, queste ultime devono essere valorizzate; il trasferimento è giustificabile solo se le ragioni tecniche, organizzative e produttive sono effettive e non possono essere soddisfatte diversamente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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