Cassazione Civile, Ordinanza n. 05975/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un soggetto privato e di due società a lui collegate, di una sentenza amministrativa che aveva confermato vari provvedimenti del Comune: un'ordinanza di demolizione di un immobile ritenuto abusivo e realizzato in area di inedificabilità assoluta perché prospiciente a un corso d'acqua, il diniego di concessione in sanatoria e l'ordinanza di chiusura immediata dell'attività commerciale svolta nei locali interessati. In appello davanti al giudice amministrativo regionale speciale era stata affrontata anche la questione di giurisdizione, ma il giudice aveva ritenuto di essere munito di giurisdizione e aveva rigettato il gravame nel merito, valorizzando la natura del vincolo sull'area e la disciplina del reticolo idrografico e delle fasce di rispetto. Con il ricorso per cassazione, il privato deduceva, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. e dell'art. 362 c.p.c., violazione del r.d. n. 1775/1933 e sconfinamento dai limiti della giurisdizione, sostenendo che la controversia, poiché riguardante opere edilizie in aree del demanio idrico e con incidenza sul deflusso delle acque, spettasse al Tribunale superiore delle acque pubbliche e non al giudice amministrativo. Il Comune resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso per giudicato implicito sulla giurisdizione, oltre a difenderne l'infondatezza e a chiedere sanzione per abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sulla giurisdizione si fosse formato un giudicato implicito nel giudizio di provenienza, poiché la questione non era stata controversa in primo grado, il ricorrente aveva egli stesso adito il giudice amministrativo, non poteva quindi contestarne la giurisdizione dopo aver scelto quel giudice, e il Comune non aveva sollevato tempestivamente il difetto di giurisdizione né impugnato la relativa statuizione implicita. Di conseguenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, ha ravvisato un abuso dello strumento processuale e ha applicato la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma non quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito preclusivo.
richiamato come base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte ne esclude l'operatività per effetto del giudicato implicito.
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
evocato dal ricorrente e dalla sentenza impugnata in tema di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle controversie in materia di acque pubbliche.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933
richiamato dalla sentenza impugnata per delimitare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche con incidenza immediata e diretta sul regime delle acque.
applicato dalla Corte per sanzionare l'abuso dello strumento processuale, con condanna del ricorrente alla somma equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la questione di giurisdizione non è stata tempestivamente controversa nel giudizio di merito e la parte che poi la deduce è stata essa stessa ad adire il giudice ritenuto privo di giurisdizione, può operare il giudicato implicito sulla giurisdizione, precludendo la relativa censura in cassazione.
- Il motivo di ricorso per difetto di giurisdizione non è ammissibile se mira a far valere per la prima volta in sede di legittimità un tema già coperto da giudicato implicito nel processo di merito.
- La parte che ha scelto di instaurare il giudizio davanti a un determinato giudice non può, di regola, contestarne ex post la giurisdizione quando non abbia tempestivamente sollevato la questione nel corso del giudizio di merito.
- In presenza di ricorso inammissibile per preclusione processuale sulla giurisdizione, la Corte può disporre la condanna alle spese e, ove ravvisi un uso abusivo del processo, applicare anche la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05951/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →