Cassazione Penale, Sentenza n. 45987/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Lagonegro e Corte d'Appello di Potenza) per svolgimento di attività organizzata e esercizio abusivo dell'attività di scommesse. La ricorrente deduceva, in ordine di subordinazione: estinzione del reato per prescrizione, disapplicazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. e dell'art. 4 L. n. 401/1989, applicazione dell'art. 131-bis c.p., questione di legittimità costituzionale delle norme applicate e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che i reati fossero estinti per prescrizione, con dies a quo individuato al 16/02/2016 e sentenza d'appello del 10/11/2023, con maturazione del termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) anteriormente alla pronuncia d'appello. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha anche rilevato l'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione quando non è necessaria attività di apprezzamento probatorio ulteriore.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
Richiamato dalla difesa per chiedere la disapplicazione, ma la Corte non si è pronunciata nel merito su tale questione perché ha ritenuto i reati estinti per prescrizione; quindi la possibile disapplicazione è rimasta ininfluente rispetto all'esito del ricorso.
Analogamente all'art. 88 T.U.L.P.S., la questione proposta non è stata decisa in ragione dell'estinzione per prescrizione; la norma è stata richiamata dalla difesa ma non valutata nel merito dalla Cassazione.
La ricorrente aveva chiesto l'applicazione di questa norma (attenuante speciale), ma la Corte non ha trattato l'applicazione percheé ha dichiarato i reati estinti per prescrizione prima di entrare nel merito.
Richiamato dalla Corte per escludere la possibilità di un proscioglimento nel merito: secondo il giudice di legittimità, dalle risultanze processuali non risultavano i presupposti per proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma comunque ciò non impedisce l'annullamento per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 27019 del 16/06/2015 (Pejani)
Principio richiamato: la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della pronuncia impugnata anche se non dedotta in ricorso, purché non sia necessaria attività di apprezzamento probatorio per individuare un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione e ritenuto in primo grado.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è maturato prima della pronuncia di appello, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione anche se non dedotta dalle parti, ma solo quando non sia richiesta una nuova valutazione delle prove per fissare un dies a quo diverso da quello accertato in primo grado.
- Le questioni sostanziali proposte dalla difesa (disapplicazione di norme, applicazione di attenuanti, questioni costituzionali o rinvii alla Corte di Giustizia) possono diventare irrilevanti se la prescrizione estingue il reato; tali eccezioni vanno sollevate tempestivamente se si vuole che siano esaminate prima che sopravvenga la prescrizione.
- Per valutare la prescrizione occorre determinare con precisione il "tempus commissi delicti" (dies a quo) e verificare l'eventuale presenza di sospensioni o interruzioni del decorso prescrizionale; l'assenza di sospensioni porta al computo integrale del termine.
- L'art. 129 c.p.p. (proscioglimento nel merito) richiede elementi chiari che rendano impossibile sostenere il reato; la mera discussione difensiva, senza elementi tali da far venir meno la fattispecie, non è sufficiente a ottenere il proscioglimento quando la prescrizione non è contestata o è intervenuta.
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