Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36840/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato detenuto in espiazione di un provvedimento di cumulo, con fine pena al 2 settembre 2028, relativo a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione, considerando il mancato accesso ai permessi premio e la ricaduta nel reato durante una precedente esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010: l’8 agosto 2024 il condannato aveva commesso condotte in materia di stupefacenti per le quali era in esecuzione la pena. Il difensore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Ha censurato l’aver considerato i permessi premio un presupposto per l’affidamento e la commissione di reati dopo la fruizione di un diverso beneficio come circostanza ostativa, precisando che il titolo esecutivo relativo a quei reati era distinto da quelli compresi nel cumulo in esecuzione. Ha inoltre richiamato le relazioni favorevoli degli organi del trattamento, che attestavano un positivo percorso intramurario, adeguata revisione critica, buona progettualità di reinserimento e due concessioni di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che il giudice di sorveglianza non è vincolato ai giudizi di idoneità espressi dagli organi dell’osservazione, ma deve valutare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato in rapporto alle esigenze rieducative e ai profili di pericolosità. Nel caso concreto, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione era stata motivata valorizzando il recente fallimento di una precedente esperienza extramuraria e l’assenza di sperimentazioni attraverso permessi premio. La previa fruizione di permessi non è un requisito legale per l’affidamento in prova, ma può essere considerata ai fini della progressività e gradualità dei benefici; anche la relazione del 15 aprile 2026 segnalava che l’ammissione diretta alla misura sarebbe stata priva di gradualità. La valutazione del Tribunale è stata quindi ritenuta legittima e logicamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    La previa sperimentazione di permessi premio, sebbene non costituisca requisito previsto dalla legge per ottenere la misura alternativa, è stata legittimamente valutata, specie alla luce dell’accertato fallimento, in epoca relativamente recente, di altra esperienza extramuraria, in vista dell’accesso all’invocato beneficio nell’ottica della progressività e della gradualità dei benefici penitenziari

    La previa fruizione di permessi premio non è condizione legale per l’affidamento in prova, ma la sua assenza e l’esito negativo di una precedente esperienza extramuraria possono essere valutati dal giudice nel decidere se occorra un percorso graduale e ulteriore osservazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui era stata denunciata violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La decisione è pertanto immune da vizi logico-giuridici e coerente col sistema delle misure alternative

    La motivazione del Tribunale, fondata sulle risultanze del percorso trattamentale e sulla necessità di una verifica graduale, non presenta vizi logici o giuridici.

  • legge 26 novembre 2010, n. 199

    Ha all’uopo valorizzato il pregresso diniego di permessi premio e la ricaduta nel reato in costanza dell’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010, avendo Rontani commesso l’8 agosto 2024 condotte in materia stupefacenti per le quali è in esecuzione la pena.

    La commissione di ulteriori condotte criminose durante l’esecuzione della pena presso il domicilio può essere valorizzata nella valutazione dell’affidabilità del percorso rieducativo e dell’opportunità di procedere gradualmente nell’accesso ai benefici.

Massime di principio

  • Nel decidere sull’affidamento in prova, il giudice di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità formulati dagli organi di osservazione: deve valutare autonomamente le informazioni raccolte sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, rapportandole alle esigenze rieducative e ai profili di pericolosità.
  • La previa fruizione di permessi premio non costituisce un requisito legale per l’accesso all’affidamento in prova; tuttavia, la sua mancata sperimentazione può essere valutata, insieme agli altri elementi del caso, nell’ambito di un percorso graduale di concessione dei benefici.
  • Anche in presenza di elementi positivi nel comportamento e nel percorso trattamentale, il giudice di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di esperienze premiali, per verificare l’attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni della misura.
  • Il criterio di gradualità dei benefici penitenziari non è una regola assoluta o codificata, ma può fondare una valutazione razionale delle esigenze rieducative, in particolare quando una precedente esperienza extramuraria si sia conclusa con una ricaduta nel reato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.