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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34149/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (8 mesi di reclusione) per occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) riferita a fatture emesse negli anni 2009-2011. Sosteneva che le scritture/fatture erano state consegnate al suo commercialista (poi deceduto) e che non era stata svolta alcuna ricerca presso lo studio del professionista, sicché non sarebbe stata esclusa, oltre ogni ragionevole dubbio, la possibilità che la documentazione fosse esistita e fosse in possesso del commercialista piuttosto che essere mai tenuta o invece occultata/distrutta dall'imputato. Ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; art. 533 c.p.p.), lamentando il mancato confronto della corte con le risultanze probatorie (testimonianza Mezzappelle e delega al commercialista).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per duplici profili: 1) i motivi riproducevano le stesse questioni già discusse in sede di gravame senza la necessaria specificità (specificità estrinseca), e 2) mancava correlazione specifica tra le ragioni poste a fondamento del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che le fatture erano state reperite presso il datore di lavoro (Banca Mediolanum) e che la testimonianza del Mezzapelle aveva escluso la presenza di documentazione riferibile all'imputato nello studio del commercialista, rendendo inutile un ulteriore accertamento in loco. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la pronuncia Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'occultamento o la distruzione di documenti contabili; contestata per le fatture 2009-2011 quale fattispecie applicata al caso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la modalità di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (richiesta di esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso che consente la censura per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e mancasse di specificità rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione insufficiente e non correlata alle ragioni svolte dalla sentenza impugnata.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il canone di giudizio sulla prova (valutazione oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria del giudice di merito non fosse stata travisata dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e un versamento alla Cassa delle Ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente, con la valutazione che il ricorso non era presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di questioni già trattate senza mostrare il concreto travisamento della decisione porta all'inammissibilità.
  • Quando la censura riguarda la valutazione probatoria (es. esistenza o occultamento di documenti), il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero stati travisati o omessi e in che modo la loro diversa valutazione avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza.
  • La pendenza di una delega al commercialista non esonera automaticamente l'imprenditore dalla responsabilità di conservazione: occorre dimostrare effettivamente che i documenti erano custoditi altrove e che le indagini in loco sarebbero state decisive; in mancanza di elementi concreti la mancata ricerca può essere giudicata non determinante.
  • Se documenti rilevanti risultano reperiti presso terzi (es. datore di lavoro), ciò indebolisce l'ipotesi di occultamento da parte dell'imputato e giustifica la motivazione del giudice; il ricorso deve quindi spiegare perché tali reperimenti non chiariscono la questione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'addebito delle spese processuali e, a giudizio equitativo, un versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso prima di aumentare le sanzioni.
  • Per ottenere successo in situazioni simili è essenziale produrre o indicare elementi nuovi, specifici e non già valutati in grado di dimostrare un errore di fatto o di diritto nella decisione impugnata.

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