Cassazione Penale, Sentenza n. 34149/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (8 mesi di reclusione) per occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) riferita a fatture emesse negli anni 2009-2011. Sosteneva che le scritture/fatture erano state consegnate al suo commercialista (poi deceduto) e che non era stata svolta alcuna ricerca presso lo studio del professionista, sicché non sarebbe stata esclusa, oltre ogni ragionevole dubbio, la possibilità che la documentazione fosse esistita e fosse in possesso del commercialista piuttosto che essere mai tenuta o invece occultata/distrutta dall'imputato. Ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; art. 533 c.p.p.), lamentando il mancato confronto della corte con le risultanze probatorie (testimonianza Mezzappelle e delega al commercialista).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per duplici profili: 1) i motivi riproducevano le stesse questioni già discusse in sede di gravame senza la necessaria specificità (specificità estrinseca), e 2) mancava correlazione specifica tra le ragioni poste a fondamento del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che le fatture erano state reperite presso il datore di lavoro (Banca Mediolanum) e che la testimonianza del Mezzapelle aveva escluso la presenza di documentazione riferibile all'imputato nello studio del commercialista, rendendo inutile un ulteriore accertamento in loco. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la pronuncia Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che sanziona l'occultamento o la distruzione di documenti contabili; contestata per le fatture 2009-2011 quale fattispecie applicata al caso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la modalità di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (richiesta di esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso che consente la censura per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e mancasse di specificità rispetto alla decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione insufficiente e non correlata alle ragioni svolte dalla sentenza impugnata.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il canone di giudizio sulla prova (valutazione oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria del giudice di merito non fosse stata travisata dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e un versamento alla Cassa delle Ammende.
sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente, con la valutazione che il ricorso non era presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di questioni già trattate senza mostrare il concreto travisamento della decisione porta all'inammissibilità.
- Quando la censura riguarda la valutazione probatoria (es. esistenza o occultamento di documenti), il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero stati travisati o omessi e in che modo la loro diversa valutazione avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza.
- La pendenza di una delega al commercialista non esonera automaticamente l'imprenditore dalla responsabilità di conservazione: occorre dimostrare effettivamente che i documenti erano custoditi altrove e che le indagini in loco sarebbero state decisive; in mancanza di elementi concreti la mancata ricerca può essere giudicata non determinante.
- Se documenti rilevanti risultano reperiti presso terzi (es. datore di lavoro), ciò indebolisce l'ipotesi di occultamento da parte dell'imputato e giustifica la motivazione del giudice; il ricorso deve quindi spiegare perché tali reperimenti non chiariscono la questione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'addebito delle spese processuali e, a giudizio equitativo, un versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso prima di aumentare le sanzioni.
- Per ottenere successo in situazioni simili è essenziale produrre o indicare elementi nuovi, specifici e non già valutati in grado di dimostrare un errore di fatto o di diritto nella decisione impugnata.
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