Parere n. 814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, da AFV - Acciaierie Beltrame S.p.A. contro la Provincia di Venezia e nei confronti dell’ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione ambientale del Veneto e dell’ARPAV – Dipartimento provinciale di Vicenza e del Comune di Vicenza per l’annullamento: - della diffida prot. n. 15282 del 7 aprile 2023 della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambiente, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi. DITTA: AFV BELTRAME SPA – Sede installazione: Via della Scienza n. 81 – Vicenza Attività IPPC: Produzione e trasformazione dei metalli. Codice IPPC: 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. Attività accessorie - Attività gestione rifiuti: per rottami ferrosi R13-R12-R4; per scorie R13- R12-R5. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 17/2017, prot. n. 85896 del 20/12/2017 di riesame/rinnovo Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006.” pervenuta a mezzo PEC in pari data; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della diffida provinciale del 7 aprile 2023 relativa al rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dei limiti alle emissioni in atmosfera
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la diffida adottata dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006, emessa dopo la comunicazione di un modesto superamento del limite orario relativo alle emissioni di polveri, verificatosi in occasione di un intervento periodico di manutenzione e successivamente rientrato nei valori autorizzati. Il ricorso deduceva, tra l'altro, contraddittorietà rispetto a precedenti superamenti non sanzionati, insussistenza di una violazione delle prescrizioni dell'AIA, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, non aggravamento e precauzione, nonché l'erronea qualificazione del superamento come riferibile a una situazione di normale esercizio dell'impianto. Nel corso del procedimento la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, evidenziando il decorso dell'anno successivo alla diffida senza ulteriori contestazioni per i medesimi fatti e l'avvenuto adempimento delle prescrizioni autorizzative.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della dichiarazione espressa dalla ricorrente e in applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario. Non sono stati esaminati nel merito i quattro motivi di ricorso. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario: ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, tale rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, non anche domande di accertamento o di condanna.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla trattazione, fondata sull'assenza di ulteriori contestazioni per i medesimi fatti e sull'avvenuto adempimento delle prescrizioni autorizzative, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiesta di compensazione delle spese
La richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario, che ammette esclusivamente azioni di annullamento e non domande di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
Il ricorso straordinario è configurato come rimedio tipicamente impugnatorio, diretto esclusivamente all'annullamento di atti amministrativi definitivi; sono escluse domande di accertamento e di condanna.
art. 29-decies d.lgs. n. 152/2006
Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9
La disposizione è indicata dalla ricorrente quale fondamento della diffida relativa al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ma il merito della sua applicazione non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 29-sexies, comma 4, 29-septies e 271, comma 14, d.lgs. n. 152/2006
Le disposizioni sono richiamate tra i parametri normativi del quarto motivo di ricorso, senza esame nel merito.
Decisione 1442/2017/UE
La decisione è richiamata dalla ricorrente quale parametro del quarto motivo, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando evidenzi una sopravvenuta inutilità della pronuncia, comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principio dispositivo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente la proposizione di domande di annullamento di atti amministrativi definitivi.
- Nel ricorso straordinario non possono essere proposte autonome domande di accertamento o di condanna, comprese le domande relative alla compensazione delle spese di giudizio.
Diffida relativa alle emissioni dell'impianto siderurgico e improcedibilità del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società siderurgica contro una diffida della Provincia di Vicenza, adottata nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla produzione e trasformazione dei metalli e alla gestione di rifiuti. La diffida richiedeva la gestione dell'attività in conformità alle prescrizioni normative e autorizzative, verificando costantemente il rispetto dei limiti alle emissioni.
Fatti e provvedimento impugnato
La società aveva comunicato alla Provincia il verificarsi di un modesto superamento del limite orario relativo al parametro polveri, attribuito a un intervento periodico di manutenzione e successivamente rientrato nei valori prescritti. La Provincia aveva quindi adottato una diffida ai sensi dell'art. 29-decies, punto 9, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006.
Motivi di ricorso
La ricorrente aveva dedotto quattro gruppi di censure:
- contraddittorietà e irragionevolezza della diffida rispetto a precedenti superamenti non seguiti da analoghi provvedimenti;
- insussistenza di una violazione delle prescrizioni dell'AIA, con contestazione del rilievo attribuito al limite medio orario;
- carattere non necessario e sproporzionato della diffida, nonché violazione dei principi di buon andamento, non aggravamento e precauzione;
- erronea qualificazione del superamento come riferibile alla normale gestione dell'impianto, con richiamo agli artt. 29-sexies, comma 4, 29-septies, 29-decies e 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 e alla decisione 1442/2017/UE.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nel corso del procedimento la società ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso. Ha evidenziato che era decorso l'anno successivo all'emanazione della diffida senza ulteriori contestazioni per i medesimi fatti e che aveva adempiuto alle prescrizioni autorizzative, comprese quelle relative ai limiti delle emissioni. Secondo la ricorrente, era così venuto meno sia il rischio di ulteriori contestazioni riferibili alla medesima vicenda sia l'eventualità che la diffida costituisse il presupposto di provvedimenti ulteriori e più gravosi.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione della ricorrente e ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario. Poiché la parte interessata ha rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi dedotti e senza valutazione della legittimità della diffida nel merito.
Limiti del ricorso straordinario e spese
La Sezione ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti il rimedio come azione tipicamente impugnatoria, diretta esclusivamente all'annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Non possono quindi essere introdotte domande autonome di accertamento o di condanna. Il parere richiama, in proposito, precedenti della Sezione Prima, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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