Cassazione Civile, Ordinanza n. 27086/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
La controversia traeva origine dal rapporto instaurato il 2 luglio 2013 con la cessione gratuita dell’uso di un impianto di distribuzione e il contestuale contratto di fornitura esclusiva di carburanti. Le condizioni economiche della fornitura erano disciplinate dall’Accordo aziendale Esso del 16 luglio 2014, che prevedeva, tra l’altro, uno sconto unico di gestione e un ulteriore sconto variabile in rate quadrimestrali di euro 3.700; l’accordo, con scadenza al 31 dicembre 2015, ne stabiliva la prosecuzione fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo. Dopo l’acquisto da parte della ricorrente del ramo d’azienda comprendente l’impianto, la ditta gestrice lamentò la mancata applicazione di tali condizioni e nel gennaio 2020 agì davanti al Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del diritto agli sconti e il pagamento delle somme maturate. Dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, quest’ultimo accolse la domanda con ordinanza del 6 giugno 2022. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1491/2022 del 14 dicembre 2022, rigettò l’impugnazione della società, ritenendo che i contratti e l’accordo aziendale fossero collegati funzionalmente, che il contratto di fornitura rinviasse ai criteri dell’accordo vigente al momento del rifornimento, che l’accordo fosse ancora efficace e che la società potesse stipularne uno nuovo. La società propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il testo non espone il contenuto dei singoli motivi. La ditta controricorrente eccepì in via principale l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso. Il 29 settembre 2026 la ricorrente rinunciò al ricorso e la controricorrente accettò la rinuncia; le parti concordarono inoltre la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, depositata il 29 settembre 2026 e accettata dalla controricorrente. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso né l’eccezione di inammissibilità. Ha dato atto dell’accordo delle parti per la compensazione delle spese processuali e ha stabilito che non è dovuto il doppio contributo unificato, non rientrando l’estinzione per rinuncia nelle relative fattispecie.
Norme richiamate
che non vi era preclusione all’applicazione dell’art. 2558 c.c. anche all’Accordo Aziendale del 2014, in quanto contratto stipulato per l’esercizio dell’azienda
La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la disciplina del subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda anche all’accordo aziendale; la Cassazione non ha esaminato tale questione, perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
nel gennaio 2020 la ditta Dalle Luche Jarno convenne in giudizio Pad Multienergy davanti al Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
La norma è richiamata per descrivere la forma del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; la decisione della Cassazione non ne interpreta né applica la disciplina.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 6 giugno 2022 ex art. 702-ter c.p.c., dichiarò efficace nei confronti di Pad l’Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e accolse la domanda di condanna della ditta Dalle Luche Jarno.
La norma è citata per identificare il procedimento nel quale il Tribunale di Brescia pronunciò l’ordinanza impugnata in appello; la Cassazione non ne ha affrontato l’interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
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