Cassazione Civile, Ordinanza n. 27830/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di sistemazione idraulica nell’area della frana della Val di Pola. Dopo l’aggiudicazione, la società appaltatrice mandataria dell’ATI e la società consortile esecutrice hanno iscritto varie riserve in contabilità per chiedere maggiori compensi: una per il diverso prezzo degli scavi con trovanti tra 0,5 e 3 mc, una per il superamento delle quantità previste di scavo in roccia, una per maggiori spese connesse a occupazioni ed espropri e una per maggiori costi di manodopera e materiali; successivamente hanno iscritto un’ulteriore riserva per il sovrapprezzo degli scavi in base alle caratteristiche reali del terreno. Le amministrazioni hanno contestato sia la tardività e l’inammissibilità delle riserve sia l’infondatezza nel merito delle pretese. In primo grado le domande sono state respinte; in appello è stato confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione le società hanno dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 1659, 1661 c.c. e dell’art. 53 d.lgs. 163/2006, sostenendo che nell’appalto a misura il rischio delle quantità e qualità delle lavorazioni non grava sull’appaltatore e che il prezzo applicato agli scavi era incongruo; omesso esame di un fatto decisivo circa l’esito della verifica di anomalia dell’offerta; violazione dell’art. 1175 c.c. e delle norme sugli appalti pubblici per non avere la Corte valutato la concreta eterogeneità del terreno e i dati geologici del progetto; omesso esame e mancata pronuncia sulla richiesta di rinnovo/sostituzione del CTU, ritenuto asseritamente non imparziale. In via incidentale la Regione e la Provincia hanno contestato la ritenuta tempestività delle riserve, sostenendo che alcune sarebbero state tardive o generiche e che l’atto aggiuntivo di variante avrebbe superato le relative contestazioni; la Provincia ha inoltre censurato la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il ricorso principale e i ricorsi incidentali, confermando la sentenza d’appello. Ha ritenuto, per quanto interessa, che: le censure principali richiedevano una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa; erano inoltre affette da novità, da difetto di autosufficienza e, per i profili motivazionali, dalla preclusione della doppia conforme; nel merito, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la conoscenza dei luoghi dichiarata dall’impresa in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e, soprattutto, l’obbligo dell’appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto anche quanto alle caratteristiche del suolo, salvo che le condizioni geologiche non fossero accertabili con strumenti normali. Quanto ai ricorsi incidentali sulla tempestività delle riserve, la Cassazione ha riconosciuto la correttezza dell’impostazione della Corte d’appello: la relazione del RUP nell’ambito della procedura di accordo bonario aveva considerato tempestive alcune riserve, e la riserva n. 5 era stata ritenuta tempestiva in relazione al momento in cui l’appaltatore aveva acquisito consapevolezza dei maggiori oneri; le doglianze delle amministrazioni sono state respinte anche per carenze di autosufficienza. È stata respinta pure la censura sulla liquidazione delle spese, ritenendosi applicabile il D.M. n. 55 del 2014 nella versione allora vigente, che consentiva al giudice la liquidazione anche sotto i valori medi.
Norme richiamate
Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non decisivo ai fini degli appalti pubblici; la Corte ribadisce che per i lavori pubblici prevale la disciplina speciale e che le variazioni richiedono forme e ordini propri dell’amministrazione.
Come per l’art. 1659 c.c., la norma civilistica sugli appalti privati non è ritenuta direttamente applicabile per fondare il maggior compenso negli appalti pubblici.
art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006
Stabilisce se il contratto sia stipulato a corpo o a misura; nel contratto a corpo il prezzo non si modifica in base a quantità o qualità, mentre nel contratto a misura il prezzo può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.
art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006
La stazione appaltante, quando l’offerta appare anormalmente bassa, richiede giustificazioni all’offerente; l’esito della verifica di anomalia è usato dalla Corte come elemento valutativo sulla consapevolezza dell’appaltatore e sulla congruità dell’offerta.
art. 240 d.lgs. n. 163 del 2006
Disciplina l’accordo bonario sulle riserve; la relazione del RUP resa in tale contesto è stata valorizzata come indice di tempestività/ammissibilità di alcune riserve.
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza e poi esplicate entro quindici giorni; la Corte ribadisce la funzione di tutela della stazione appaltante e di immediata verifica dei maggiori oneri.
art. 164 d.P.R. n. 554 del 1999
Le annotazioni contabili e le domande dell’appaltatore devono essere iscritte immediatamente di seguito alle partite lavorate e secondo le modalità del regolamento.
art. 174 d.P.R. n. 554 del 1999
Il conto finale deve essere sottoscritto con conferma delle riserve già iscritte, altrimenti le risultanze si intendono accettate.
Le riserve vanno iscritte sul primo atto idoneo successivo all’insorgenza del fatto pregiudizievole e, comunque, nel registro di contabilità al momento della firma immediatamente successiva; le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura in cassazione per motivi motivazionali se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
La Corte esclude la fondatezza delle doglianze per violazione di legge e omesso esame, rilevando inammissibilità, novità, carenza di autosufficienza o tentativo di rivalutazione del merito.
Richiamato dalle ricorrenti come parametro di buona fede; la Corte non ne fa fondamento di accoglimento, ribadendo invece gli obblighi di diligenza dell’appaltatore.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, ma la liquidazione operata dal giudice di merito viene ritenuta corretta secondo i parametri applicabili.
Richiamato in tema di compensi e spese, senza esito favorevole alle censure incidentali.
È applicabile alla liquidazione delle spese; nella versione rilevante consentiva al giudice di liquidare anche al di sotto dei valori medi.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici l’appaltatore che chieda maggiori compensi per fatti pregiudizievoli o maggiori oneri deve iscrivere riserve nei termini e nei modi previsti dalla disciplina speciale, a pena di decadenza; la riserva va formulata sul primo atto contabile idoneo successivo al fatto lesivo, poi esplicitata e confermata nei successivi atti, secondo una logica di immediata verificabilità da parte della stazione appaltante.
- La tempestività della riserva va apprezzata anche in relazione al momento in cui il pregiudizio diviene percepibile con l’ordinaria diligenza; per i fatti a effetti continuativi, la riserva deve comunque essere iscritta non appena l’evento lesivo sia apprezzabile, restando differibile solo la quantificazione analitica del danno.
- Nell’appalto, sia pubblico sia privato, rientra tra gli obblighi dell’appaltatore il controllo della validità tecnica del progetto anche quanto alle caratteristiche geologiche e morfologiche del terreno; la scoperta in corso d’opera di peculiarità del suolo non esonera, di regola, dall’onere di sopportare i maggiori costi, salvo che tali condizioni non fossero accertabili con strumenti e conoscenze normali.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si evidenziano le specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Chi deduce in cassazione vizi relativi alla valutazione delle prove o alla CTU deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo le parti rilevanti degli atti e dei documenti su cui fonda la censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La verifica di anomalia dell’offerta e le giustificazioni rese in quella sede possono essere valorizzate dal giudice di merito come elemento per apprezzare la consapevolezza dell’operatore economico circa i luoghi e la congruità dell’offerta, senza che ciò comporti automaticamente l’accoglimento delle pretese di maggiore compenso.
- Nella liquidazione delle spese processuali, per il periodo di vigenza del D.M. n. 55 del 2014 nella formulazione applicabile, il giudice conserva un margine di discrezionalità e può liquidare anche sotto i valori medi previsti dalle tabelle.
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