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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29573/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che vi fosse una violazione dei suoi diritti riconducibile all'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario per la permanenza in celle con insufficiente standard abitativo: in particolare ha contestato che per ulteriori 339 giorni aveva pernottato nella cella n. 5-bis del carcere di Poggioreale priva di erogazione dell'acqua calda, come da certificazione allegata, e dunque riteneva dovuti i rimedi risarcitori

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. Il Tribunale aveva già riconosciuto una violazione complessiva per 195 giorni, ma non ha ritenuto provata una ulteriore lesione per i 339 giorni lamentati dal ricorrente. Per i periodi in cui lo spazio individuale disponibile era di circa 3,70 mq (ossia tra tre e quattro metri quadrati) il giudice di merito ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Commisso) valutando i fattori compensativi: la breve durata, le dignitose condizioni carcerarie complessive, la sufficiente libertà di movimento e le attività esterne. La mancanza di acqua calda nella cella 5-bis è stata considerata e inserita nella valutazione ma ritenuta non decisiva nell'ambito della situazione complessiva, seguendo precedente orientamento giurisprudenziale (tra l'altro sentenza Foti). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ordinamento penitenziario

    Norma che prevede i rimedi risarcitori per condizioni di detenzione lesive: la sua applicazione richiede l'accertamento concreto della violazione degli standard minimi e della sua durata

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Riferimento costituzionale alla tutela contro trattamenti inumani o degradanti: la Corte valuta la presunzione di violazione quando lo spazio pro capite è inferiore a 3 m2 e, tra 3 e 4 m2, richiede una valutazione complessiva dei fattori compensativi e negativi

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)

    Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433

    Stabilisce il principio che sotto i 3 m2 sussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU superabile solo con fattori compensativi congiunti; tra 3 e 4 m2 i fattori compensativi concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni

  • Sez. 1, Sentenza n. 44866 del 27/04/2017 (Foti)

    Sez. 1, n. 44866 del 27/04/2017, Foti

    Ha ritenuto che la mancanza di acqua calda in una cella non sia di per sé causa sufficiente per qualificare la detenzione come degradante, dovendo tale circostanza essere valutata nel contesto complessivo (es. disponibilità di docce con acqua calda nelle sezioni, igiene garantita, rispetto dello spazio minimo)

  • art. 7 d.P.R. n. 230 del 2000

    d.P.R. n. 230/2000, art. 7

    Richiama gli standards del servizio igienico nelle sezioni detentive; l'uso di acqua calda nel bagno annesso alla camera è elemento del servizio igienico ma la sua assenza va valutata nel quadro complessivo

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari nella memoria difensiva in sede di cassazione/impugnazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione della degradazione della condizione detentiva è complessiva: lo spazio pro capite è un parametro chiave ma va considerato insieme ad altri fattori (durata, condizioni strutturali, libertà di movimento, attività e servizi esterni)
  • Se lo spazio individuale è inferiore a 3 m2 opera una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU che può essere superata solo con fattori compensativi congiunti e significativi
  • Se lo spazio è tra 3 e 4 m2 non c'è automatica violazione: il giudice deve bilanciare fattori positivi e negativi e motivare caso per caso
  • La mancanza di acqua calda in una cella non costituisce di per sé prova sufficiente di trattamento degradante se l'igiene personale complessiva è garantita (es. docce con acqua calda disponibili nella sezione) e gli altri standard sono rispettati
  • Per ottenere rimedi risarcitori è necessario comprovare non solo la carenza materiale ma anche la rilevanza e la gravità della perdita rispetto al complesso delle condizioni di detenzione
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali

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