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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13590/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo il primo motivo reiterativo di questioni già trattate e il secondo motivo generico e non specifico. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti nell'interesse di quattro imputati, condannati in appello, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/05/2025. A loro era contestata la compartecipazione nel reato di occupazione abusiva/invasione di terreni comunali, qualificato ai sensi degli artt. 110, 633 e 639-bis c.p. Il primo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta compartecipazione criminosa di alcuni ricorrenti, ma la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione logica. Il secondo motivo contestava l'illogicità della sentenza quanto all'invasione di terreni comunali, ma è stato ritenuto generico e privo di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava gli elementi posti a base della censura e non si correlava alle ragioni della decisione impugnata; inoltre i ricorrenti non spiegavano perché una futura sdemanializzazione dei terreni potesse incidere sulla sussistenza del reato, trascurando peraltro che i giudici di merito avevano individuato puntualmente gli autori dell'occupazione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, per fondare la contestazione della compartecipazione criminosa all'occupazione abusiva.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice dell'invasione di terreni o edifici, nella fattispecie di occupazione abusiva di terreni comunali.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione dell'occupazione abusiva; il testo non specifica ulteriormente il contenuto applicato nel caso concreto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a base della censura e mantenere correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato implicitamente nel dispositivo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza effettiva confutazione, doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura e deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un'eventuale futura sdemanializzazione del bene occupato non incide, di per sé, sulla sussistenza del reato di invasione o occupazione abusiva se non viene spiegato in che modo essa elimini l'antigiuridicità o il presupposto del fatto contestato.
  • Quando il giudice di merito ha individuato puntualmente gli autori dell'occupazione e la motivazione è logicamente coerente, la censura sulla compartecipazione criminosa non può essere accolta in cassazione se si traduce in una mera riproposizione di questioni già esaminate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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