Cassazione Penale, Ordinanza n. 13590/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo il primo motivo reiterativo di questioni già trattate e il secondo motivo generico e non specifico. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti nell'interesse di quattro imputati, condannati in appello, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/05/2025. A loro era contestata la compartecipazione nel reato di occupazione abusiva/invasione di terreni comunali, qualificato ai sensi degli artt. 110, 633 e 639-bis c.p. Il primo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta compartecipazione criminosa di alcuni ricorrenti, ma la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione logica. Il secondo motivo contestava l'illogicità della sentenza quanto all'invasione di terreni comunali, ma è stato ritenuto generico e privo di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava gli elementi posti a base della censura e non si correlava alle ragioni della decisione impugnata; inoltre i ricorrenti non spiegavano perché una futura sdemanializzazione dei terreni potesse incidere sulla sussistenza del reato, trascurando peraltro che i giudici di merito avevano individuato puntualmente gli autori dell'occupazione.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, per fondare la contestazione della compartecipazione criminosa all'occupazione abusiva.
Richiamato come norma incriminatrice dell'invasione di terreni o edifici, nella fattispecie di occupazione abusiva di terreni comunali.
Richiamato in relazione alla contestazione dell'occupazione abusiva; il testo non specifica ulteriormente il contenuto applicato nel caso concreto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a base della censura e mantenere correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Applicato implicitamente nel dispositivo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza effettiva confutazione, doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura e deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione di un'eventuale futura sdemanializzazione del bene occupato non incide, di per sé, sulla sussistenza del reato di invasione o occupazione abusiva se non viene spiegato in che modo essa elimini l'antigiuridicità o il presupposto del fatto contestato.
- Quando il giudice di merito ha individuato puntualmente gli autori dell'occupazione e la motivazione è logicamente coerente, la censura sulla compartecipazione criminosa non può essere accolta in cassazione se si traduce in una mera riproposizione di questioni già esaminate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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