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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26525/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano con cui, su richiesta delle parti, gli era stata applicata la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato tuttavia proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, a seguito della riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, non è più consentita la sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato; di conseguenza, l'atto è inammissibile. È stata richiamata anche la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata solo per indicare il reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma processuale, dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma processuale, dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma processuale, dichiarato manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è più valida.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La previsione di una necessaria rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, violazione del diritto di difesa o del diritto al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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