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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21301/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

Una banca aveva convenuto vari soggetti per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di alcuni atti di compravendita relativi a immobili, assumendo che gli alienanti fossero debitori in virtù di fideiussioni prestate e che le vendite fossero state poste in essere per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria, valorizzando il prezzo inferiore al valore di mercato, la mancata prova del pagamento del prezzo, la vicinanza temporale tra finanziamento e alienazioni, i rapporti di parentela tra le parti e l’insufficienza del patrimonio residuo dei debitori. In appello, i soccombenti avevano contestato soprattutto l’insussistenza della scientia damni/participatio fraudis e avevano sostenuto che uno degli atti riguardava lo scioglimento di una comunione ereditaria e che il pagamento del prezzo era stato effettivamente effettuato mediante mutuo. La corte territoriale aveva rigettato il gravame, ritenendo provata per presunzioni la partecipazione fraudolenta dei terzi acquirenti e ininfluente il fatto che fosse stato acceso un mutuo per l’acquisto, oltre a dichiarare inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo di appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla natura dell’atto come scioglimento di comunione ereditaria; violazione delle regole sulle presunzioni semplici e dell’art. 2901 c.c. per aver desunto la scientia fraudis da elementi non gravi, precisi e concordanti; motivazione apparente o contraddittoria; omessa motivazione sulla ritenuta simulazione in luogo della revocatoria; utilizzo di fatti ignoti o presunti in modo circolare; e motivazione perplessa sulla discrepanza tra valore e prezzo. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte d’appello avesse erroneamente ridotto il contenuto del motivo di gravame a una questione di quota e, così facendo, avesse dichiarato inesattamente il difetto di interesse, mentre la censura investiva anche la natura dell’atto come operazione di scioglimento della comunione ereditaria, rispetto alla quale l’interesse ad appellare era effettivo. Ha ritenuto assorbiti i motivi secondo, terzo, quinto e sesto; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la mancata prova del pagamento del prezzo valorizzata non come elemento di simulazione, ma come indice presuntivo di una finalità fraudolenta dell’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse pronunciata dal giudice di appello, perché il motivo di gravame non si limitava alla quota ma investiva la natura dell’atto come atto di scioglimento della comunione ereditaria; su tale profilo l’interesse ad impugnare sussisteva. È stata invece ritenuta non decisiva la censura relativa al pagamento del prezzo, poiché la motivazione della corte territoriale lo aveva considerato come indice presuntivo della finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, non come questione di simulazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede la sussistenza dei presupposti di legge; nel caso concreto, la natura dell'atto e la sua idoneità a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale erano centrali nell'apprezzamento dell'interesse all'impugnazione e nell'inferenza presuntiva della fraudolenza.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto; la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    La scientia fraudis o partecipatio fraudis non può essere affermata sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti; tuttavia nel caso esaminato la Corte ha ritenuto assorbite le censure su questo punto.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non apparente; le doglianze formulate in cassazione devono però confrontarsi con la ratio effettivamente posta a base della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza/motivazione della sentenza, ma la Corte ha deciso la questione principalmente in termini di corretto oggetto della censura e di attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione; nel caso, la censura di omessa pronuncia è stata accolta perché la corte di merito aveva male interpretato il motivo di appello.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il motivo di appello risultava specificamente trascritto, con conseguente rispetto dell'onere di autosufficienza ai fini del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure sul contraddittorio e sull'assetto del giudizio, senza autonoma ratio decidendi nella decisione.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non centrale nella motivazione della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudice deve interpretare il motivo di gravame secondo il suo effettivo contenuto sostanziale e non ridurlo a un profilo diverso o più ristretto; una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse è errata se il motivo investe anche un autonomo accertamento suscettibile di pregiudizio per l'appellante.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la mancata prova del pagamento del prezzo può essere valorizzata come indice presuntivo della finalità di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori, non come elemento decisivo di simulazione del contratto.
  • La censura di cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e mira a colpire una motivazione diversa da quella realmente posta a base della decisione.
  • La partecipazione fraudolenta del terzo acquirente può essere accertata per presunzioni, ma la relativa deduzione deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; tuttavia, se la decisione di merito è cassata per un vizio diverso e preliminare, le censure su tale punto restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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