Cassazione Penale, Sentenza n. 36200/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava (1) la celebrazione dell'appello nella forma cartolare (camera di consiglio senza intervento delle parti) nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato istanza di trattazione orale via PEC, violando il diritto di difesa e il contraddittorio; (2) l'omesso rilievo, da parte della Corte territoriale, della prescrizione dei reati prospettata dal Procuratore generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che il difensore aveva inviato tempestivamente, il 19/04/2021, una istanza PEC di trattazione orale relativa all'udienza di appello del 14/05/2021; nondimeno la Corte d'appello ha deliberato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, motivazione che ha costituito violazione del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e nullità rilevabile in cassazione. La Cassazione ha dunque annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Quanto alla prescrizione, la Corte ha preliminarmente escluso che il reato fosse già estinto (termine di estinzione indicato al 22/07/2022), per cui il principio di prevalenza della causa estintiva sulla nullità non si applicava nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito con legge 18/12/2020 n.176)
Disciplina le modalità di trattazione degli appelli in periodo emergenziale: consente la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo che una parte richieda la discussione orale; la richiesta doveva essere presentata per iscritto e telematicamente entro termine perentorio (15 giorni). Se la richiesta è rituale e tempestiva, la mancata trattazione orale determina nullità.
art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 (poi trasposto e riproposto nella legge di conversione n.176/2020)
Il contenuto emergenziale relativo alla trattazione degli appelli è stato riproposto nella normativa di conversione; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina vigente per l'udienza del 14/05/2021.
artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen.
artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 180 c.p.p.
La Corte ha qualificato la mancata trattazione orale, a fronte di istanza tempestiva, come nullità di ordine generale rilevabile in cassazione ex art. 178(1)(c) e con riferimento alle nullità di cui agli artt. 179 e 180 c.p.p.; il vizio impedisce l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (sulle modalità telematiche)
Stabilisce le modalità telematiche di deposito (PEC) cui fare riferimento per la presentazione delle istanze: la richiesta inviata via PEC è idonea se rispetta le modalità richieste.
d.l. 44/2021 (proroga delle misure)
Ha prorogato fino al 31.07.2021 le misure emergenziali, confermando la validità delle disposizioni invocate per l'udienza del 14/05/2021.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Tutela il diritto al giusto processo e al contraddittorio; la mancata partecipazione delle parti nonostante richiesta tempestiva integra violazione di tali diritti.
Massime di principio
- Se il difensore deposita in modo rituale e tempestivo la richiesta di trattazione orale per l'appello (secondo le modalità emergenziali, via PEC e nei termini), la Corte d'appello non può decidere in camera di consiglio senza le parti; in caso contrario sussiste una nullità di ordine generale rilevabile in cassazione.
- La richiesta di trattazione orale via PEC deve contenere riferimenti sufficienti (numero RG, nome imputato) e rispettare i termini previsti (in regime emergenziale, 15 giorni antecedenti l'udienza); errori formali non essenziali (es. indicazione errata della data dell'udienza) possono essere valutati nel senso della validità se la pertinenza è chiara.
- La presenza di una nullità che incide sul contraddittorio prevale, in termini di sindacato, sull'eventuale eccezione di prescrizione solo se la prescrizione non è già intervenuta; la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- È buona prassi conservare e produrre prova dell'invio telematico (PEC) e depositare, quando possibile, anche memorie/conclusioni scritte per cautelarsi nel caso la trattazione orale non sia concessa.
- In regime di norme emergenziali (proroghe e conversioni), occorre verificare la normativa vigente alla data dell'udienza per stabilire termini e modalità operative applicabili.
- In caso di accertata nullità per violazione del contraddittorio la Cassazione annulla con rinvio ad altra sezione per evitare valutazioni ripetute dallo stesso collegio antecedente.
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