Cassazione Civile, Ordinanza n. 13132/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, con recupero di imponibile, imposta e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario e, in primo grado, aveva anche presentato istanza di conciliazione giudiziale chiedendo il rinvio dell'udienza per esperire il tentativo. In appello deduceva inoltre la presenza nel collegio di primo grado di un componente che avrebbe dovuto astenersi per grave inimicizia e pendenza di causa, lamentando di non essere stato messo in condizione di proporre ricusazione, poiché la nuova composizione del collegio non gli sarebbe stata comunicata. Infine contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che il giudice avesse valorizzato soltanto presunzioni semplici basate su beni posseduti, senza consentirgli di dimostrare l'insussistenza di maggior reddito. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo, in tre profili, per violazione dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992 sulla conciliazione giudiziale, dell'art. 6 del medesimo decreto e dell'art. 51 c.p.c. sulla astensione/ricusazione, e per censura della conferma dell'accertamento sintetico; il secondo per nullità della decisione resa in pubblica udienza anziché in camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo profilo perché l'art. 48, comma 4, d.lgs. 546/1992 attribuisce al giudice una mera facoltà di assegnare il termine per la conciliazione, non un obbligo. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo profilo, per difetto di autosufficienza e perché la ricusazione doveva essere proposta tempestivamente prima della trattazione, non potendo essere recuperata con l'impugnazione; la modifica del collegio prima della discussione non richiede comunicazione. Ha ritenuto inammissibile il terzo profilo, osservando che l'accertamento sintetico comporta inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e che la censura mirava solo a contestare di non aver potuto fornire prova contraria. Ha infine dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva indicato quale concreto interesse avesse a dolersi della trattazione in pubblica udienza invece che in camera di consiglio. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di conciliazione giudiziale non impone al giudice il rinvio dell'udienza; l'assegnazione di un termine fino a sessanta giorni è una mera facoltà, subordinata alla previa verifica delle condizioni di ammissibilità della proposta.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice deve vagliare preventivamente le condizioni per la formulazione della proposta conciliativa prima di concedere il termine.
Richiamato dalla parte a sostegno della censura sulla composizione del collegio, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità dedotta.
L'eventuale causa di astensione del giudice deve essere fatta valere con tempestiva ricusazione, non mediante impugnazione della sentenza.
La parte può proporre ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, anche se conosce la composizione del collegio solo in udienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale evocato per le censure di violazione di legge relative alla conciliazione e alla ricusazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale evocato per la censura sulla pubblica udienza anziché camera di consiglio.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la conciliazione giudiziale non comporta un diritto incondizionato al rinvio dell'udienza: il giudice può assegnare un termine per la proposta conciliativa solo se ne ricorrono le condizioni di ammissibilità.
- L'eventuale obbligo di astensione del giudice deve essere fatto valere con l'istanza di ricusazione tempestivamente proposta; se la parte non la propone quando può, non può recuperare la deduzione con l'impugnazione della sentenza.
- La sostituzione del giudice relatore o la modifica della composizione del collegio prima dell'inizio della discussione può risultare dal verbale e non richiede necessariamente una comunicazione autonoma alle parti; non ne deriva, di per sé, lesione del diritto di difesa.
- In materia di accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Ufficio attiva un meccanismo di inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le spese o gli indici di capacità contributiva non corrispondono a redditi imponibili non dichiarati.
- È inammissibile la censura che si limiti a contestare di non aver potuto fornire prova contraria, senza denunciare l'assenza dei presupposti legali dell'accertamento sintetico o un errore di diritto del giudice nel riparto dell'onere probatorio.
- La doglianza processuale sulla trattazione della causa in pubblica udienza anziché in camera di consiglio è inammissibile se il ricorrente non indica il concreto pregiudizio o interesse leso.
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