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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10538/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una duplice domanda proposta da un soggetto che si assume vittima di molestie e condotte persecutorie: da un lato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti della persona che avrebbe posto in essere tali condotte; dall'altro l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro l'atto di donazione con cui la stessa debitrice aveva trasferito alla figlia la quota del 50% della nuda proprietà di immobili siti in Vigasio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria e aveva rigettato la revocatoria ritenendo insussistenti eventus damni e scientia damni, valorizzando soprattutto la presenza di un'ipoteca di primo grado sul bene, la finalità della donazione di aiutare la figlia nella rinegoziazione del mutuo e la disponibilità della donante a versare un acconto. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che: la preesistenza di un'ipoteca non esclude l'eventus damni; non serve dimostrare un pregiudizio attuale ma solo la pericolosità dell'atto in termini di possibile infruttuosità della futura esecuzione; l'atto può rilevare anche se determina solo una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio; la consapevolezza del pregiudizio non viene meno per il fatto che la donazione avesse un fine ritenuto "onorevole"; la debitrice era consapevole del proprio debito risarcitorio e non ricorreva alcun atto dovuto sottratto alla revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nella parte in cui censurava il rigetto della domanda revocatoria. Ha affermato che il giudice di merito ha erroneamente escluso l'eventus damni per la sola presenza dell'ipoteca e ha applicato in modo non corretto i principi sull'azione revocatoria ordinaria, che tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore e richiede solo un pericolo di danno apprezzato con giudizio prognostico ex ante. Ha inoltre precisato che la scientia damni, per gli atti gratuiti successivi al sorgere del credito, consiste nella consapevolezza che l'atto possa arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, senza necessità di un intento specifico di nuocere. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata in relazione alla domanda revocatoria e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia generica del credito; l'eventus damni consiste nel pericolo di un pregiudizio futuro alla soddisfazione del credito, anche in presenza di ipoteche sul bene; per gli atti gratuiti posteriori al sorgere del credito, la scientia damni richiede la consapevolezza del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie, non l'intento specifico di danneggiare il creditore.

  • art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro della denunciata violazione o falsa applicazione di legge posto a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni non richiede la prova di un pregiudizio attuale e certo, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione prognostica ex ante.
  • La presenza di un'ipoteca gravante sul bene trasferito non esclude di per sé l'eventus damni, poiché la revocatoria protegge la garanzia patrimoniale generica e non la concreta eseguibilità immediata sul singolo bene.
  • Ai fini della revocatoria, il creditore non deve dimostrare la concreta probabilità di realizzo del credito sul bene alienato, ma solo la potenzialità pregiudizievole dell'atto; spetta al debitore allegare e provare che il patrimonio residuo sia ampiamente capiente.
  • Per gli atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, la scientia damni consiste nella consapevolezza della potenziale lesione delle ragioni creditorie e non richiede la prova di un dolo specifico diretto a nuocere al creditore.
  • La finalità soggettivamente apprezzabile dell'atto di disposizione, anche se presentata come meritevole o di aiuto a terzi, non vale da sola a escludere la revocabilità se l'atto è idoneo a pregiudicare la garanzia del creditore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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