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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32671/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricciardi impugna la condanna per il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (annualità 2012), deducendo vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del dolo. Sostiene che, in un interrogatorio del 5/7/2013, aveva detto di lavorare per Iaculli dal 2004, di percepire uno stipendio settimanale e di aver firmato documenti senza aver compreso di essere divenuto amministratore unico, quindi sarebbe mancato il dolo richiesto per la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente si è limitato a proporre una diversa valutazione delle prove senza indicare una manifesta illogicità intrinseca nella motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha inoltre precisato che la responsabilità per omessa dichiarazione grava direttamente sul legale rappresentante ai sensi delle norme dichiarative (d.P.R. n. 322/1988) e non può essere ricondotta all'art. 40 c.p. come mera violazione di doveri di vigilanza. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato di omessa dichiarazione. La Corte interpreta che l'obbligo di presentare la dichiarazione grava direttamente sul legale rappresentante dell'ente e qualifica il delitto come a "soggettività ristretta", ossia commesso da chi è per legge obbligato a presentare la dichiarazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il vizio della motivazione impugnabile in cassazione al solo vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato; la Corte ne trae il criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che elenca una diversa valutazione delle prove senza indicare illogicità manifeste nella motivazione.

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    La Corte esclude che la responsabilità del legale rappresentante per omessa dichiarazione derivi dall'applicazione di tale norma (omissione di prevenzione/controllo), ritenendo invece che la responsabilità nasca dall'obbligo legale di presentare la dichiarazione.

  • art. 1, comma 4 e art. 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988

    Stabiliscono che le dichiarazioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, solo in sua assenza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto; da ciò la Corte ricava l'obbligo diretto e immediato del legale rappresentante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 5 cod. pen. (richiamato nel testo)

    Richiamato nel contesto dell'errore sul precetto: la Corte osserva che un'eventuale ignoranza del dovere di adempiere (errore sul precetto) non scusa salvo che si tratti di ignoranza inevitabile; nel caso non è ravvisata tale situazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove: il ricorrente deve indicare una concreta e manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato per rendere ammissibile il ricorso per vizio di motivazione.
  • La responsabilità per omessa dichiarazione fiscale (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) grava direttamente sul legale rappresentante dell'ente in virtù degli obblighi di sottoscrizione delle dichiarazioni (DPR 322/1988); non è necessario ricondurre tale responsabilità all'art. 40 c.p. come mera omissione di controllo.
  • La qualifica del reato come a "soggettività ristretta" significa che può essere commesso solo da chi sia per legge obbligato a presentare la dichiarazione; la mera qualità di amministratore di fatto non esclude l'applicazione dell'obbligo se la legge richiede la sottoscrizione del legale rappresentante o, in sua assenza, di chi ha l'amministrazione.
  • La prova di mancanza del dolo non può basarsi su una diversa ricostruzione delle dichiarazioni rese in fase istruttoria senza dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica; l'asserita ignoranza sul proprio ruolo o sui doveri fiscali è rilevante solo se configurabile come ignoranza inevitabile.

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