Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2005 tra una società utilizzatrice e l'istituto concedente, nell'ambito del quale la banca aveva agito per ottenere la risoluzione per inadempimento, la restituzione dell'immobile e la ritenzione dei canoni già riscossi, oltre agli interessi moratori secondo la clausola penale contrattuale. Gli utilizzatori avevano contestato la validità dell'operazione, sostenendo che i contratti di compravendita e leasing fossero collegati e dissimulassero un'operazione di sale and lease back nulla per violazione del divieto di patto commissorio, anche in ragione della pretesa consapevolezza della banca della situazione debitoria dell'impresa. In via subordinata avevano chiesto la riduzione della penale, assumendone l'eccessiva onerosità e l'abnorme squilibrio economico derivante dalla risoluzione, anche perché l'immobile era stato restituito e il valore di mercato del bene era elevato rispetto alle somme già corrisposte. I motivi di ricorso deducevano: 1) violazione delle norme sul patto commissorio e sulla simulazione/collegamento negoziale, per non avere la corte d'appello qualificato l'operazione come sale and lease back nullo; 2) ulteriore violazione delle stesse norme, insistendo sull'illiceità della causa e sul divieto di patto commissorio; 3) in subordine, violazione delle norme sulla clausola penale e sulla risoluzione del leasing traslativo, per avere la corte escluso la riduzione ad equità della penale e il riequilibrio del sinallagma nonostante la restituzione del bene e il suo valore di mercato.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le censure sulla configurabilità del patto commissorio e del sale and lease back miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dalla corte territoriale, in particolare circa l'assenza di prova della consapevolezza della banca sullo stato di difficoltà economica dell'impresa e la ricostruzione della volontà negoziale. Accoglie invece, per quanto di ragione, il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello, pur richiamando la giurisprudenza sull'applicabilità analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017, non ha applicato correttamente il criterio del riequilibrio nella fase concreta di esecuzione della clausola penale. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio per cui, se il bene è stato restituito e non venduto, il concedente non può trattenere sine die tutti i canoni senza tenere conto del valore di mercato del bene e dell'eventuale diritto dell'utilizzatore alla restituzione dell'eccedenza. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla frode alla legge e sull'illecita causa negoziale, invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'operazione di leasing collegata alla compravendita
richiamato in tema di simulazione, quale base della censura volta a sostenere che i contratti dissimulassero un diverso assetto negoziale
richiamato come norma generale sulla nullità del contratto per illiceità della causa
richiamato in relazione all'onere della prova sulla conoscenza della situazione debitoria e sull'intento elusivo del patto commissorio
interpretato in senso funzionale: il divieto colpisce qualsiasi convenzione che persegua il risultato concreto della coercizione del debitore a trasferire il bene in caso di mancato pagamento
richiamato sia per la meritevolezza della clausola penale nel leasing traslativo sia per la valutazione della causa concreta dell'operazione negoziale
la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice anche d'ufficio ad equità
applicato in via analogica al leasing traslativo risolto prima della riforma del 2017; impone di evitare un indebito arricchimento del concedente e di riconoscere all'utilizzatore il diritto alla restituzione delle rate previa restituzione del bene, con detrazione del valore di mercato o del ricavato della vendita
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per affermare che il risarcimento del danno deve reintegrare integralmente il pregiudizio patito, secondo il principio di indifferenza
richiamati per delimitare il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata
indicata come riforma che ha inciso sulla disciplina del leasing, ma non applicabile alla fattispecie precedente
richiamata in relazione alla ratifica della Convenzione Unidroit/Ottawa sul leasing finanziario internazionale, utilizzata solo come supporto ermeneutico
Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale
evocata come criterio di conforto interpretativo sulla struttura del leasing, senza valenza di diritto positivo diretto nella fattispecie
Cass. Sez. Un. n. 2061/2021
richiamata come arresto decisivo sul leasing traslativo e sull'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., nonché sul potere del giudice di ridurre la penale e sul riequilibrio degli effetti della risoluzione
Cass. Sez. 2 n. 27362/2021
richiamata per il principio secondo cui, nel patto commissorio, conta la funzione economica del complesso negoziale e non l'identità soggettiva dei contraenti
Cass. Sez. III n. 2469/2024
richiamata per ribadire l'interpretazione funzionale del divieto di patto commissorio
Cass. n. 15202/2018
citata come precedente conforme sulla disciplina del leasing traslativo e sul trattamento della clausola di riequilibrio
Cass. n. 21762/2019
citata come precedente conforme sulla clausola di restituzione e detrazione del ricavato della vendita
Cass. n. 1581/2020
citata come precedente conforme in tema di leasing traslativo e clausola penale
Cass. n. 888/2014
richiamata per definire l'interesse del concedente nella risoluzione del leasing traslativo e la funzione dell'equo compenso
Cass. n. 9162/2002
richiamata per delimitare l'equo compenso nel leasing e la non inclusione del risarcimento del danno
Cass. n. 4969/2007
richiamata in tema di equo compenso e risarcimento nel leasing traslativo
Cass. n. 73/2010
richiamata in tema di equo compenso e danno risarcibile nel leasing traslativo
Cass. n. 21895/2017
richiamata per il principio della previa restituzione del bene come presupposto della restituzione delle rate e della determinazione dell'equo compenso
Cass. n. 6606/2019
richiamata come conforme sul rilievo della restituzione del bene nella fase risolutoria del leasing
Cass. n. 7337/2019
richiamata come conforme sul diritto alla restituzione delle rate dopo la riconsegna del bene
Cass. n. 19732/2011
richiamata per affermare la manifesta eccessività della clausola che consenta al concedente di trattenere tutti i canoni e il bene
Cass. n. 25031/2019
richiamata come conforme alla legittimità della clausola che prevede la detrazione del ricavato della vendita
Cass. n. 4299/2024
richiamata per escludere che la scelta unilaterale del concedente di differire la vendita del bene possa impedire il meccanismo riequilibratore
Cass. n. 18191/2024
richiamata per il medesimo principio sulla vendita differita del bene restituito
Cass. n. 26531/2021
richiamata per il carattere officioso del potere di riduzione della penale
Cass. n. 7367/2023
richiamata per il principio della restituzione del bene quale passaggio decisivo della disciplina restitutoria nel leasing traslativo
Cass. n. 9210/2022
richiamata per la necessità della restituzione del bene ai fini della restituzione delle rate
Cass. n. 17752/2023
richiamata come conferma dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e del rilievo della restituzione del bene
Massime di principio
- Il divieto di patto commissorio va interpretato in senso funzionale: sono nulle non solo le clausole espressamente commissorie, ma tutte le pattuizioni che, per il loro collegamento e per la loro funzione economica concreta, realizzino il risultato vietato della coazione del debitore a trasferire il bene in caso di mancato pagamento.
- Nel sindacato di legittimità, la ricostruzione dell'intento negoziale e del collegamento tra più contratti è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o della corretta applicazione delle norme di diritto, non potendosi chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati in merito alla consapevolezza delle parti.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, per i rapporti anteriori alla L. n. 124 del 2017 si applica analogicamente l'art. 1526 c.c., con esigenza di riequilibrare gli effetti della risoluzione ed evitare che il concedente consegua un indebito cumulo tra canoni trattenuti e valore del bene.
- La clausola penale nel leasing traslativo deve essere valutata alla luce della concreta fase esecutiva e risolutoria del rapporto: se il bene è stato restituito ma non venduto, il giudice deve considerare il valore di mercato del bene o il ricavato della sua eventuale vendita e, se necessario, ridurre d'ufficio la penale ad equità.
- La scelta unilaterale del concedente di differire la vendita del bene restituito non può impedire l'applicazione del meccanismo riequilibratore previsto dall'art. 1526 c.c., poiché la restituzione del bene è il presupposto per la corretta determinazione dell'equo compenso e per l'eventuale restituzione dell'eccedenza all'utilizzatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →