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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2005 tra una società utilizzatrice e l'istituto concedente, nell'ambito del quale la banca aveva agito per ottenere la risoluzione per inadempimento, la restituzione dell'immobile e la ritenzione dei canoni già riscossi, oltre agli interessi moratori secondo la clausola penale contrattuale. Gli utilizzatori avevano contestato la validità dell'operazione, sostenendo che i contratti di compravendita e leasing fossero collegati e dissimulassero un'operazione di sale and lease back nulla per violazione del divieto di patto commissorio, anche in ragione della pretesa consapevolezza della banca della situazione debitoria dell'impresa. In via subordinata avevano chiesto la riduzione della penale, assumendone l'eccessiva onerosità e l'abnorme squilibrio economico derivante dalla risoluzione, anche perché l'immobile era stato restituito e il valore di mercato del bene era elevato rispetto alle somme già corrisposte. I motivi di ricorso deducevano: 1) violazione delle norme sul patto commissorio e sulla simulazione/collegamento negoziale, per non avere la corte d'appello qualificato l'operazione come sale and lease back nullo; 2) ulteriore violazione delle stesse norme, insistendo sull'illiceità della causa e sul divieto di patto commissorio; 3) in subordine, violazione delle norme sulla clausola penale e sulla risoluzione del leasing traslativo, per avere la corte escluso la riduzione ad equità della penale e il riequilibrio del sinallagma nonostante la restituzione del bene e il suo valore di mercato.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le censure sulla configurabilità del patto commissorio e del sale and lease back miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dalla corte territoriale, in particolare circa l'assenza di prova della consapevolezza della banca sullo stato di difficoltà economica dell'impresa e la ricostruzione della volontà negoziale. Accoglie invece, per quanto di ragione, il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello, pur richiamando la giurisprudenza sull'applicabilità analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017, non ha applicato correttamente il criterio del riequilibrio nella fase concreta di esecuzione della clausola penale. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio per cui, se il bene è stato restituito e non venduto, il concedente non può trattenere sine die tutti i canoni senza tenere conto del valore di mercato del bene e dell'eventuale diritto dell'utilizzatore alla restituzione dell'eccedenza. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    richiamato come norma sulla frode alla legge e sull'illecita causa negoziale, invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'operazione di leasing collegata alla compravendita

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione, quale base della censura volta a sostenere che i contratti dissimulassero un diverso assetto negoziale

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma generale sulla nullità del contratto per illiceità della causa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sulla conoscenza della situazione debitoria e sull'intento elusivo del patto commissorio

  • art. 2744 c.c.

    interpretato in senso funzionale: il divieto colpisce qualsiasi convenzione che persegua il risultato concreto della coercizione del debitore a trasferire il bene in caso di mancato pagamento

  • art. 1322 c.c.

    richiamato sia per la meritevolezza della clausola penale nel leasing traslativo sia per la valutazione della causa concreta dell'operazione negoziale

  • art. 1384 c.c.

    la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice anche d'ufficio ad equità

  • art. 1526 c.c.

    applicato in via analogica al leasing traslativo risolto prima della riforma del 2017; impone di evitare un indebito arricchimento del concedente e di riconoscere all'utilizzatore il diritto alla restituzione delle rate previa restituzione del bene, con detrazione del valore di mercato o del ricavato della vendita

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per affermare che il risarcimento del danno deve reintegrare integralmente il pregiudizio patito, secondo il principio di indifferenza

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati per delimitare il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata

  • L. n. 124 del 2017

    indicata come riforma che ha inciso sulla disciplina del leasing, ma non applicabile alla fattispecie precedente

  • L. n. 259 del 1993

    richiamata in relazione alla ratifica della Convenzione Unidroit/Ottawa sul leasing finanziario internazionale, utilizzata solo come supporto ermeneutico

  • Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale

    evocata come criterio di conforto interpretativo sulla struttura del leasing, senza valenza di diritto positivo diretto nella fattispecie

  • Cass. Sez. Un. n. 2061/2021

    richiamata come arresto decisivo sul leasing traslativo e sull'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., nonché sul potere del giudice di ridurre la penale e sul riequilibrio degli effetti della risoluzione

  • Cass. Sez. 2 n. 27362/2021

    richiamata per il principio secondo cui, nel patto commissorio, conta la funzione economica del complesso negoziale e non l'identità soggettiva dei contraenti

  • Cass. Sez. III n. 2469/2024

    richiamata per ribadire l'interpretazione funzionale del divieto di patto commissorio

  • Cass. n. 15202/2018

    citata come precedente conforme sulla disciplina del leasing traslativo e sul trattamento della clausola di riequilibrio

  • Cass. n. 21762/2019

    citata come precedente conforme sulla clausola di restituzione e detrazione del ricavato della vendita

  • Cass. n. 1581/2020

    citata come precedente conforme in tema di leasing traslativo e clausola penale

  • Cass. n. 888/2014

    richiamata per definire l'interesse del concedente nella risoluzione del leasing traslativo e la funzione dell'equo compenso

  • Cass. n. 9162/2002

    richiamata per delimitare l'equo compenso nel leasing e la non inclusione del risarcimento del danno

  • Cass. n. 4969/2007

    richiamata in tema di equo compenso e risarcimento nel leasing traslativo

  • Cass. n. 73/2010

    richiamata in tema di equo compenso e danno risarcibile nel leasing traslativo

  • Cass. n. 21895/2017

    richiamata per il principio della previa restituzione del bene come presupposto della restituzione delle rate e della determinazione dell'equo compenso

  • Cass. n. 6606/2019

    richiamata come conforme sul rilievo della restituzione del bene nella fase risolutoria del leasing

  • Cass. n. 7337/2019

    richiamata come conforme sul diritto alla restituzione delle rate dopo la riconsegna del bene

  • Cass. n. 19732/2011

    richiamata per affermare la manifesta eccessività della clausola che consenta al concedente di trattenere tutti i canoni e il bene

  • Cass. n. 25031/2019

    richiamata come conforme alla legittimità della clausola che prevede la detrazione del ricavato della vendita

  • Cass. n. 4299/2024

    richiamata per escludere che la scelta unilaterale del concedente di differire la vendita del bene possa impedire il meccanismo riequilibratore

  • Cass. n. 18191/2024

    richiamata per il medesimo principio sulla vendita differita del bene restituito

  • Cass. n. 26531/2021

    richiamata per il carattere officioso del potere di riduzione della penale

  • Cass. n. 7367/2023

    richiamata per il principio della restituzione del bene quale passaggio decisivo della disciplina restitutoria nel leasing traslativo

  • Cass. n. 9210/2022

    richiamata per la necessità della restituzione del bene ai fini della restituzione delle rate

  • Cass. n. 17752/2023

    richiamata come conferma dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e del rilievo della restituzione del bene

Massime di principio

  • Il divieto di patto commissorio va interpretato in senso funzionale: sono nulle non solo le clausole espressamente commissorie, ma tutte le pattuizioni che, per il loro collegamento e per la loro funzione economica concreta, realizzino il risultato vietato della coazione del debitore a trasferire il bene in caso di mancato pagamento.
  • Nel sindacato di legittimità, la ricostruzione dell'intento negoziale e del collegamento tra più contratti è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o della corretta applicazione delle norme di diritto, non potendosi chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati in merito alla consapevolezza delle parti.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, per i rapporti anteriori alla L. n. 124 del 2017 si applica analogicamente l'art. 1526 c.c., con esigenza di riequilibrare gli effetti della risoluzione ed evitare che il concedente consegua un indebito cumulo tra canoni trattenuti e valore del bene.
  • La clausola penale nel leasing traslativo deve essere valutata alla luce della concreta fase esecutiva e risolutoria del rapporto: se il bene è stato restituito ma non venduto, il giudice deve considerare il valore di mercato del bene o il ricavato della sua eventuale vendita e, se necessario, ridurre d'ufficio la penale ad equità.
  • La scelta unilaterale del concedente di differire la vendita del bene restituito non può impedire l'applicazione del meccanismo riequilibratore previsto dall'art. 1526 c.c., poiché la restituzione del bene è il presupposto per la corretta determinazione dell'equo compenso e per l'eventuale restituzione dell'eccedenza all'utilizzatore.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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