Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29105/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro promosso da una dipendente contro la società datrice per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato per asserita assenza ingiustificata nel luogo di assegnazione dopo un trasferimento. La società, costituendosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, chiedendo in alternativa il foro di Milano, come sede legale, o quello di Potenza, come luogo della dipendenza cui la lavoratrice era stata assegnata. Il Tribunale di Roma ha aderito all'eccezione ritenendo non dimostrato il luogo di origine del rapporto di lavoro e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. La lavoratrice ha quindi proposto regolamento di competenza affidato a quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 38 c.p.c. per non avere considerato che, in presenza di criteri territoriali concorrenti, grava sul convenuto l'onere di contestare specificamente ciascun criterio invocato dall'attore e di provare i fatti posti a base dell'eccezione; (2) violazione degli artt. 38, 413, comma 2, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dagli atti risultava che il rapporto era sorto a Roma e che tale circostanza non era stata specificamente contestata; (3) violazione dell'art. 413, comma 3, c.p.c., assumendo che il lavoratore possa scegliere il foro del luogo di esecuzione della prestazione entro sei mesi dal trasferimento e che, nel caso concreto, il ricorso fosse stato proposto entro tale termine; (4) omesso rilievo che nel ricorso era stato impugnato anche il trasferimento, con conseguente effetto sospensivo o dilatorio sul termine di sei mesi previsto per la competenza radicata sul luogo del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 413, comma 2, c.p.c. prevede fori territoriali concorrenti e alternativi, sicché il convenuto che eccepisca l'incompetenza deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio e provare i fatti posti a fondamento della contestazione. Nel caso concreto, la società non aveva specificamente contestato che il rapporto fosse sorto a Roma, mentre la lavoratrice aveva allegato sin dall'atto introduttivo di essere stata assunta e di avere iniziato lì la prestazione. La Corte ha anche osservato che la mancata produzione del contratto scritto non era decisiva, poiché il rapporto di lavoro può sorgere di fatto con l'inizio della prestazione lavorativa e l'utilizzazione consapevole da parte del datore. In conseguenza, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire; spese rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che, in caso di eccezione d'incompetenza territoriale fondata su più criteri concorrenti, il convenuto deve provare i fatti posti a base della contestazione e non può limitarsi a deduzioni generiche

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale e al relativo onere di specifica contestazione

  • art. 413 c.p.c.

    il comma 2 individua fori territoriali concorrenti e alternativi nel rito del lavoro; la Corte ribadisce che il foro del luogo in cui è sorto il rapporto è utilizzabile quando il rapporto sia stato concretamente avviato in quel luogo; il comma 3 non viene accolto come decisivo ai fini della decisione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze di fatto operate dal Tribunale

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato quale base del regolamento di competenza

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la costituzione della parte resistente nel procedimento di regolamento

  • art. 413, comma 2, c.p.c.

    consente la scelta tra più fori territoriali concorrenti: luogo di insorgenza del rapporto, sede dell'azienda o sua dipendenza, luogo di adempimento della prestazione al momento della cessazione

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, quando l'art. 413, comma 2, c.p.c. offre più fori territoriali concorrenti e alternativi, la scelta effettuata dall'attore resta ferma se il convenuto che eccepisce l'incompetenza non contesta in modo specifico ciascun criterio di collegamento invocato e non prova i fatti su cui fonda l'eccezione.
  • Ai fini della competenza per territorio nel foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, è sufficiente che dagli atti emerga l'allegazione dell'assunzione e dell'inizio della prestazione in quel luogo, anche in assenza di produzione del contratto scritto.
  • Il contratto di lavoro può perfezionarsi anche senza una formale scrittura; in tale ipotesi, il luogo di insorgenza del rapporto coincide con quello in cui ha avuto inizio di fatto la prestazione lavorativa, salvo che un documento scritto consenta di individuare con certezza un diverso luogo di conclusione del rapporto.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale in materia lavoristica, quando si confronta con criteri concorrenti, richiede una contestazione puntuale del forum actoris allegato e non può essere accolta sulla base di mere affermazioni generiche o sulla sola mancanza di prova documentale del contratto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.