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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02610/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di concessioni edilizie già rilasciate per l’edificazione di lotti di proprietà della ricorrente. La proprietaria aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune e al dirigente che aveva disposto la revoca, assumendo che il provvedimento fosse illegittimo e lesivo dei propri interessi. La Corte d’appello aveva però ritenuto che la revoca fosse stata determinata dal comportamento della stessa interessata, la quale nei progetti aveva indicato come pubblica una via che era invece privata, sebbene di uso pubblico, con conseguente impossibilità di rilasciare legittimamente le concessioni e insussistenza di responsabilità aquiliana dei convenuti. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, qualificato come omessa motivazione ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o inesistente, poiché la questione della presunta falsità era stata affrontata anche in sede penale con assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"; perciò la revoca sarebbe stata illecita e la responsabilità dei convenuti integrale. Ha quindi contestato la tenuta logica della motivazione e la ricostruzione dei fatti posta a base del rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la censura era limitata alla denunciata apparenza/assenza di motivazione e non investiva altri possibili vizi della decisione. Ha richiamato il principio secondo cui il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto oppure sia affetta da contraddizioni o incongruenze tali da renderla incomprensibile, e tali vizi devono emergere dal testo della sentenza. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esistente, lineare e logicamente comprensibile, perché aveva spiegato che la revoca delle concessioni derivava dall’erronea indicazione della natura pubblica di una via che era privata, e aveva inoltre osservato che la parte attrice non aveva dimostrato le conseguenze dannose lamentate. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione; la Corte ha precisato che, nel perimetro di tale censura, non possono essere riesaminate questioni estranee o una mera insufficienza motivazionale rispetto alle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca integralmente o è talmente contraddittoria/incongrua da non consentire di individuarne la ratio decidendi; non è sufficiente una critica alla sua persuasività o alla sua adeguatezza probatoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione o presenti argomentazioni obiettivamente incomprensibili, inconciliabili o meramente apparenti; non basta una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La verifica di legittimità sulla motivazione deve restare ancorata al testo della sentenza impugnata: il giudice di cassazione non può sindacare la sufficienza della motivazione rispetto al compendio probatorio se il discorso giustificativo è formalmente esistente e logicamente intellegibile.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto della domanda risarcitoria sia sull’assenza di responsabilità del convenuto sia sulla mancata prova del danno, la cassazione non può rivalutare meramente il merito della ricostruzione fattuale se la censura è limitata alla pretesa apparenza della motivazione.
  • La parte che agisce per il risarcimento deve fornire la dimostrazione delle conseguenze dannose lamentate; in mancanza di specifica prova del danno, la domanda può essere respinta anche a prescindere dalla discussione sull’illiceità della condotta contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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