Cassazione Penale, Sentenza n. 13275/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha ritenuto Barasso partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, comma 2 T.U. Stup.; reati fine art. 73, comma 1 T.U. Stup.). Il ricorrente lamentava: carenza e apparenza della motivazione sulla effettiva esistenza del sodalizio e sull'affectio societatis; partecipazione limitata nel tempo e ruolo marginale del Barasso; prova insufficiente e contraddittoria (anche per il fatto che alcuni coimputati erano giudicati con rito abbreviato); che l'episodio dell'SMS dimostrerebbe il suo ritiro dall'operazione con fornitori spagnoli; errata qualificazione del fatto (avrebbe dovuto essere ricondotto a mera agevolazione, art. 418 c.p.); illegittimo addebito dell'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" (art. 7 DL 152/1991); errori nella valutazione e negazione delle attenuanti generiche e di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non manifestamente illogica o contraddittoria: dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni (in particolare del collaboratore Capaldo) emergono compiti e condotte attribuibili al Barasso (uso del proprio telefono per le comunicazioni del gruppo, mediazione con narcotrafficanti spagnoli, affidabilità e vicinanza al capo, appoggio logistico ai corrieri, gestione di piazze di spaccio, gestione di denaro e percezione di ricompense). La Corte ha affermato che anche una partecipazione limitata nel tempo può integrare l'elemento associativo se le condotte rivelano "affectio societatis"; che l'episodio dell'SMS non è idoneo di per sé a scalfire la valutazione complessiva; che la qualificazione come agevolazione (art. 418 c.p.) non poteva essere accolta; che la qualificazione aggravata per l'uso del metodo mafioso è motivata dalla stretta fiducia con il capo e dal tenore delle conversazioni intercettate (disponibilità a ricorrere a mezzi violenti, disponibilità di armi, azioni punitive); e che la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sull'art. 114 è coerente con il percorso motivazionale del primo giudice riassunto e condiviso dalla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 74, comma 2 T.U. Stup.
Norma contestata per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di partecipazione temporaneamente limitata, le condotte e le intercettazioni dimostrano l'affectio societatis e la partecipazione all'associazione.
art. 73, comma 1 T.U. Stup.
Riferito ai reati-fine di traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato che il coinvolgimento in reati-fine può contribuire a provare la partecipazione associativa quando le modalità rivelano l'uso dell'organizzazione per commettere i fatti.
Norma che disciplina il delitto di "agevolazione personale"; la Corte ha ritenuto non configurabile la mera qualificazione come agevolazione alla luce delle attività e del ruolo operativo attribuiti al ricorrente.
Aggravante per l'uso del metodo mafioso o di intimidazione derivante da appartenenza a organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficiente la vicinanza al capo e il tenore delle conversazioni intercettate per desumere la conoscenza e accettazione dell'uso di metodi intimidatori.
Norma richiamata in relazione all'attenuante (o alla quantificazione delle circostanze attenuanti); la Corte ha ritenuto congrua la mancata concessione più ampia delle attenuanti generiche, condividendo la valutazione del primo giudice e motivando il rifiuto.
Principio di limitazione del sindacato di legittimità (giurisprudenza di Cassazione)
richiamate sentenze di Cass. su limiti del sindacato (es. Sez. 2, n. 13994/2006; Sez. 1, n. 20370/2006; Sez. 2, n. 19584/2006; Sez. 6, n. 38698/2006; Sez. 7, n.12406/2015)
La Corte di cassazione non rivede il merito probatorio se non in presenza di motivazione totalmente mancante, apparentemente illogica o contraddittoria, o se il giudice ha ignorato prove decisive; valutazioni alternative dei fatti non sono ammissibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere desunta anche da un periodo di attività limitato se le condotte dimostrano l'affectio societatis (fiducia reciproca, compiti ripetuti, ruolo operativo e consapevolezza delle modalità organizzative).
- Intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, se coerenti tra loro e con il quadro indiziario, possono integrare una solida base motivazionale che la Cassazione non rimetterà in discussione salvo manifesta illogicità o omissione di prove decisive.
- Il coinvolgimento in un reato-fine, se compiuto avvalendosi dell'organizzazione e rivelando un ruolo nelle dinamiche operative, può contribuire a provare l'elemento oggettivo dell'associazione.
- Un singolo episodio apparente di ritiro (es. un SMS) non annulla la valutazione complessiva delle prove quando sussistono molteplici elementi che attestano partecipazione e responsabilità.
- Per contestare efficacemente una decisione in cassazione occorre indicare specifici atti del processo o fatti decisivi che il giudice di merito avrebbe ignorato o travisato in modo manifestamente illogico; mere valutazioni alternative dei fatti non sono sufficienti.
- L'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" richiede elementi che dimostrino conoscenza e adesione all'uso di intimidazione/violenza; la vicinanza al vertice e il tenore di comunicazioni intercettate possono soddisfare tale requisito.
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