Cassazione Penale, Sentenza n. 4199/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza con la quale il GUP di Lecce, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato a Vestito la pena concordata. Il motivo del ricorso era la presunta violazione di legge nella determinazione della pena: si censurava l'individuazione errata della pena base (mesi 3, giorni 10 e euro 250) e la successiva operazione che, con l'aumento per continuazione, avrebbe portato ad un diverso ammontare rispetto a quanto sarebbe dovuto risultare, nonostante nella richiesta di applicazione pena le circostanze attenuanti fossero state indicate come equivalenti rispetto alla contestata aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), l'accordo si forma sul risultato finale della determinazione della sanzione e non sui singoli passaggi del calcolo; dunque eventuali errori nei calcoli interni non rilevano purché la pena finale non risulti illegale. Nel caso di specie la pena finale risultante non era illegale, pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Interpretata dalla Corte nel senso che l'accordo tra le parti è sul risultato finale della pena concordata; gli errori di calcolo nei passaggi non invalidano l'accordo se la pena finale è legale.
artt. 81 cpv., 110, 624, 625 comma 1 n.7 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati e alle cause di aumento o partecipazione. Sono state richiamate per identificare il fatto e le aggravanti/concorsi considerati nel calcolo della pena; la sentenza impugnata ha applicato tali articoli nel quadro dell'accordo di pena.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4 n.518/2000 Carrello; Sez.3 n.28641/2009 Fontana; Sez.6 n.44907/2013 Marchisella)
Giurisprudenza richiamata che stabilisce il principio per cui, nel patteggiamento, gli errori di calcolo nei singoli passaggi non sono rilevanti se il risultato finale non produce una pena illegale.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'accordo tra parti riguarda il quantum della pena finale: contestare singoli passaggi aritmetici del calcolo difficilmente porterà all'annullamento se la pena risultante è legale.
- Gli errori materiali o di calcolo nella motivazione interna del giudice non sono di per sé motivo di annullamento: rileva solo l'illegittimità della pena finale (es. superamento dei limiti di pena previsti dalla legge).
- Se si ritiene che vi sia stato un errore formale nella determinazione della pena, la difesa può chiedere la correzione di errori materiali, ma questo non modifica l'accordo sostanziale raggiunto tra le parti salvo che emerga una illegittimità della pena finale.
- Per evitare contestazioni è utile che nell'accordo di applicazione della pena le parti specifichino con chiarezza il trattamento delle circostanze (se equivalenti, prevalenti, ecc.) e il risultato finale atteso, riducendo così i margini di disaccordo su passaggi numerici.
- Il rimedio della Corte di Cassazione è operante quando la pena finale è illegale: in tal caso può annullare e, se necessario, rinviare; ma non interviene per correggere meri errori di calcolo che non incidono sulla legalità del punto fondamentale.
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