Sentenza del 12/11/2020 n. 3461 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Accertamento - Motivazione per relationem - Rinvio a dati emergenti da visure catastali - Legittimità. (prima massima) Processo Tributario - Deposito in appello di nuova documentazione - Modifica del thema decidendum - Impossibilità. (seconda massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso TARI per presunta carenza di motivazione: il ricorrente contestava l'insufficienza dell'avviso a individuare l'immobile e la relativa superficie. Contestualmente è emerso che l'amministrazione aveva fatto rinvio per relationem a dati catastali/visure. In appello il ricorrente ha depositato nuova documentazione utile a dimostrare la diversa situazione di fatto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la motivazione per relationem quando essa consente la corretta individuazione dell'immobile cui si riferisce il tributo: l'avviso, integrato dai dati emergenti dalle visure catastali, è idoneo a precisare il presupposto impositivo (identificazione dell'immobile e superficie). Inoltre il deposito di nuova documentazione in sede di appello, pur ammesso dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, non può mutare il thema decidendum fissato dall'avviso impugnato; quindi non è possibile utilizzare il deposito in appello per riformulare l'oggetto della decisione rispetto a quanto contestato nell'atto originario. In pratica la pronuncia ha favorito l'ente resistente confermando la legittimità dell'accertamento basato anche su rinvio a visure catastali e limitando l'effetto del nuovo materiale probatorio in appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione richiesta all'amministrazione fiscale può essere soddisfatta anche per relationem ad altri atti quando, in una interpretazione non puramente formalistica, ciò consente l'esatta individuazione del presupposto impositivo (immobile e sua superficie).
Il deposito di documenti in appello è ammesso ma non può servire a modificare il thema decidendum del giudizio: il giudizio resta ancorato all'avviso impugnato e agli elementi che ne costituiscono l'oggetto.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso tributario può essere integrata per relationem da altri atti o documenti amministrativi se ciò permette di identificare con precisione l'immobile e i parametri rilevanti (es. superficie).
- L'indicazione di riferimenti catastali/visure nell'avviso è, se chiara, idonea a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dallo Statuto del contribuente.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve concentrare la difesa sulle ragioni indicate nell'atto impugnato; non può trasformare in appello l'oggetto della controversia introducendo nuovi temi che alterino il thema decidendum originario.
- Il deposito di nuova documentazione in appello può essere valutato solo nei limiti in cui riguarda fatti o profili già ricompresi nell'oggetto dell'impugnazione; non è strumento per ampliare la controversia rispetto all'avviso originario.
- Per l'amministrazione è prudente indicare nell'avviso elementi identificativi dell'immobile (indirizzo, particella catastale, superficie) o rinviare esplicitamente a documenti catastali facilmente verificabili per evitare vizî di motivazione.
- Per il contribuente, se emergono elementi nuovi e decisivi non presenti nell'avviso, la via corretta è solitamente il tempestivo contenzioso sulla base dell'atto originario o, se possibile, l'integrazione documentale nelle fasi istruttorie iniziali; in appello la loro efficacia è limitata se mutano l'oggetto della lite.
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