Cassazione Penale, Ordinanza n. 02318/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della continuazione tra vari delitti per i quali era già stata condannata con diverse sentenze indicate nella richiesta. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del medesimo disegno criminoso, valorizzando la non sufficienza della sola comunanza dei beni giuridici tutelati, i diversi periodi di commissione dei reati, non sempre contigui, e i diversi luoghi in cui essi erano stati commessi. Nel ricorso si contestava tale valutazione, ma le doglianze erano dirette, secondo la Corte, a sollecitare una lettura alternativa degli elementi di fatto e della prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito/esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva applicato correttamente i principi in materia, richiedendo concreti indicatori della programmazione unitaria dei reati e della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza richiama la disciplina della continuazione tra reati, applicabile anche in sede esecutiva, che richiede la prova di un medesimo disegno criminoso.
Viene applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica concreta e rigorosa dell'esistenza di un unico disegno criminoso, non potendo essere fondato sulla sola omogeneità dei beni giuridici tutelati.
- Per affermare la continuazione occorre valorizzare una pluralità di indici sintomatici, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle future violazioni almeno nelle linee essenziali.
- La presenza di alcuni indici favorevoli non è sufficiente se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e non di un progetto unitario preesistente.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella richiesta di una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già esaminati coerentemente dal giudice dell'esecuzione.
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