Sentenza del 07/10/2015 n. 20053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’imposta ipotecaria versata in misura proporzionale, sostenendo che, trattandosi di immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l’imposta fosse dovuta in misura fissa. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato tale decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990 e della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che i vincoli gravanti sugli immobili storici giustificassero l’applicazione dell’imposta ipotecaria fissa.
La decisione
La Corte di cassazione, Quinta Sezione civile, con decisione del 7 luglio 2015 depositata il 7 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso, confermando quindi l’esito sfavorevole alla contribuente delle decisioni di merito. Ha stabilito che i trasferimenti di immobili di interesse storico-artistico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale: le agevolazioni fiscali previste per tali beni in materia di imposte sui redditi o di imposta di registro non si estendono a queste imposte senza una specifica disposizione legislativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la particolarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 2
I trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina.
In assenza di una modifica legislativa specifica, il trasferimento di immobili di interesse storico-artistico resta assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali; l’agevolazione non può essere ricavata per estensione da benefici previsti per altri tributi.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 3
Essa non può, pertanto, applicarsi ai fini della determinazione dell'imposta di successione, come anche dell'imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni, della cui assoluta peculiarità il legislatore ha comunque tenuto conto, alla luce dell'art. 9 Cost. , prevedendo al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, del un'aliquota agevolata (e prevedendo analogo beneficio per il venditore di tali immobili ai fini dell'INVIM, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, quarto 4).
Il trattamento agevolato per gli immobili vincolati previsto per l’imposta di registro opera nell’ambito di quel tributo e non introduce, di per sé, un’agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico, o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, ancorchè gli immobili siano concessi in locazione, trova applicazione solo nell'ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, considerato anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall'art. 53 Cost. , di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
La disciplina agevolativa dell’art. 11 riguarda esclusivamente la determinazione delle imposte sui redditi e non può essere estesa ad altri tributi, essendo derogatoria rispetto al principio generale di tassazione delle manifestazioni di capacità contributiva.
Costituzione, art. 53
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico, o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, ancorchè gli immobili siano concessi in locazione, trova applicazione solo nell'ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, considerato anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall'art. 53 Cost. , di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
La Corte richiama il principio generale di assoggettamento a imposizione delle manifestazioni di capacità contributiva per escludere l’estensione analogica di una norma agevolativa derogatoria oltre il settore per cui è stata prevista.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali relative a immobili di interesse storico-artistico non si estendono automaticamente da un’imposta a un’altra: occorre una disposizione che preveda espressamente il beneficio per il tributo in questione.
- Quando la legge prevede un’aliquota agevolata per l’imposta di registro, ciò non comporta, senza un’esplicita previsione normativa, l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
- Una disciplina speciale derogatoria in materia di imposte sui redditi va applicata entro il proprio ambito e non può essere estesa per analogia ad altri tributi.
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