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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La titolare di una farmacia aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, riformando il primo grado, aveva escluso la nullità o l’inefficacia della pattuizione degli interessi in alcuni contratti di finanziamento. I contratti indicavano il TAEG/ISC, un meccanismo di indicizzazione all’Euribor a 3 mesi pubblicato su "Il Sole 24 Ore", l’elenco dei costi, l’ammontare degli interessi complessivamente e mensilmente dovuti e un piano di ammortamento sviluppato sul TAN, ma non riportavano espressamente il TAN in forma numerica. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1815, comma 1, c.c., 1284, comma 3, c.c. e 117, commi 4 e 7, lett. a), TUB, sostenendo che l’omissione del TAN non poteva essere superata dalla sola indicazione del TAEG e dal piano di ammortamento e che, in difetto, avrebbero dovuto applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina bancaria. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 1346 c.c., sostenendo che il TAN non fosse determinabile in modo univoco mediante i dati contrattuali e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sufficiente una formula matematica ricavabile dal contratto, in assenza di criteri fissi e predeterminati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha dato continuità all’orientamento secondo cui, nei contratti bancari, la pattuizione scritta degli interessi ultralegali non richiede necessariamente l’indicazione del tasso con un indicatore numerico separato, potendo il tasso essere determinato attraverso criteri oggettivi e elementi estrinseci purché prestabiliti, individuabili e non unilateralmente fissati dalla banca. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, dai dati riportati nel contratto e nel piano di ammortamento allegato e sottoscritto dalle parti, era agevolmente ricavabile il TAN, compreso l’indice di riferimento per il tasso variabile. Ne è seguita la conferma della validità del contratto sotto il profilo dell’oggetto e del calcolo degli interessi, oltre alla condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma che, in combinazione con la disciplina bancaria, avrebbe dovuto determinare conseguenze sanzionatorie in caso di mancata indicazione del TAN, ma la Corte non ne ha accolto la lettura proposta

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una pattuizione scritta del tasso; la Corte ha ribadito che la pattuizione può risultare anche da criteri oggettivi e dati contrattuali complessivamente considerati

  • art. 117, commi 4 e 7, lett. a), D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    la Corte ha escluso che la sola assenza del TAN, quando siano indicati TAEG/ISC, costi e piano di ammortamento, comporti le sanzioni previste dalla norma

  • art. 1346 c.c.

    la Corte ha ritenuto che l’oggetto della pattuizione fosse determinabile attraverso i dati e i criteri riportati nei contratti e nel piano di ammortamento allegato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nei contratti bancari la validità della pattuizione degli interessi ultralegali non dipende necessariamente dalla formale indicazione numerica autonoma del TAN, potendo il tasso essere validamente determinato mediante il rinvio a criteri oggettivi e a elementi contrattuali estrinseci, purché prestabiliti e non rimessi alla discrezionalità unilaterale della banca.
  • Quando il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento contengono TAEG/ISC, costi, interessi dovuti e indice di riferimento del tasso variabile, la mancata esplicitazione del TAN non comporta di per sé nullità del contratto né indeterminatezza dell’oggetto.
  • Ai fini della determinazione del tasso di interesse, è sufficiente che i dati contrattuali consentano una ricostruzione agevole e oggettiva del TAN attraverso un calcolo matematico fondato su elementi concordati tra le parti.
  • La sanzione dell’azzeramento o della perdita di redditività del finanziamento non può essere applicata in modo automatico per il solo difetto formale dell’indicazione del TAN, se l’assetto negoziale consente comunque al mutuatario di conoscere in modo esaustivo il costo complessivo dell’operazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimento
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiNullitàOnere della prova

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