Cassazione Civile, Ordinanza n. 06574/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive proposta da una lavoratrice nei confronti del datore formale e di altro soggetto ritenuto datore di fatto. La Corte d'appello, confermando il primo grado, ha escluso che una precedente declaratoria di inammissibilità resa in un diverso giudizio sul licenziamento producesse giudicato sostanziale sulla titolarità del rapporto. Ha poi accertato, sulla base soprattutto di prova testimoniale, che il rapporto di lavoro era stato gestito nell'ambito di una società di fatto tra il datore formale e il ricorrente, valorizzando la continua interferenza di quest'ultimo nell'attività d'impresa, e ha ritenuto generiche le contestazioni ai conteggi delle differenze retributive. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse effettivamente censurato la sussistenza della società di fatto e quindi impedito la formazione del giudicato interno; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2247 e 2297 c.c., per asserita errata valutazione di un contratto di consulenza e di una fattura, che avrebbero avuto solo valore indiziario; 3) violazione degli artt. 88, 115 e 116 c.p.c. per l'asserita erronea lettura della deposizione di un teste; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte ritenuto provata la società di fatto sulla base di testimonianze ritenute dal ricorrente in parte de relato e comunque non corroborate; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'insanabile contrasto tra le deposizioni avrebbe dovuto impedire il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e, per la parte residua, infondati i motivi: le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. tendevano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, di disapplicazione di prove legali o di motivazione anomale. Ha inoltre osservato che le deposizioni valorizzate dalla Corte territoriale riguardavano fatti percepiti direttamente dai testimoni, sicché non era pertinente la doglianza sul carattere de relato. Quanto all'art. 2697 c.c., ha ribadito che la violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice lo abbia invertito, mentre qui la doglianza investiva solo l'apprezzamento delle prove. Il primo motivo, relativo al giudicato interno, è risultato assorbito perché la sentenza impugnata conteneva comunque una autonoma motivazione sulla sussistenza della società di fatto e sulla contitolarità del rapporto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invoca per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte osserva che il motivo resta assorbito e comunque la decisione di merito è sorretta da autonoma ratio sulla società di fatto e sulla contitolarità del rapporto.
La loro violazione non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è censurabile in cassazione solo l'uso di prove non dedotte, la disapplicazione del regime delle prove legali o l'attribuzione di piena prova a elementi che richiedono valutazione.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza della società di fatto; la Corte non accoglie la censura perché essa mira a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Invocati per contestare l'interpretazione di una deposizione testimoniale; la Corte ribadisce che si tratta di profili di merito non riesaminabili come violazione di legge se non nei limiti del vizio motivazionale.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
È richiamato per ribadire che l'onere probatorio dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro gravava su chi intendeva avvalersi degli effetti della norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge sostanziale, ma la Corte esclude che le doglianze del ricorrente integrino una vera violazione di legge e le ricondurrebbe piuttosto a contestazioni sulla prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per le censure di nullità/processuali, ma la Corte chiarisce che la doglianza sulla valutazione delle prove non rientra in tale paradigma salvo anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Evocato come tramite per il vizio di motivazione solo quando l'anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il corretto parametro per le censure che attengano al cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non legali, nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare in motivo di legittimità il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la regola di riparto dell'onere probatorio; non quando si contesti, in realtà, la persuasività delle prove apprezzate.
- In cassazione la deposizione testimoniale può essere censurata solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore probatorio in contrasto con la natura della prova o con regole legali di valutazione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del contenuto dichiarativo.
- La deduzione di giudicato interno richiede che il capo di sentenza effettivamente non impugnato sia autonomo e decisivo; quando la sentenza d'appello fonda la decisione anche su una ratio autonoma, la censura può risultare assorbita.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come gestito da una società di fatto può essere desunta dal complesso delle emergenze istruttorie, incluse testimonianze su interferenze continuative nell'attività d'impresa, ma la relativa valutazione resta tipicamente riservata al giudice di merito.
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