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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06573/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere differenze retributive nei confronti del datore formale e di un secondo soggetto, ritenuto dalla Corte territoriale parte di una società di fatto che avrebbe gestito il rapporto di lavoro. In un diverso giudizio relativo all’impugnazione del licenziamento era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda diretta ad accertare il rapporto anche alle dipendenze di tale secondo soggetto; la Corte d’appello ha escluso che tale pronuncia producesse giudicato sostanziale, trattandosi di una decisione di rito. Nel merito, la Corte ha valorizzato soprattutto prove testimoniali per ritenere che il rapporto fosse gestito da una società di fatto tra i due convenuti, sottolineando la continua interferenza del ricorrente nell’attività d’impresa; ha inoltre reputato generiche le contestazioni ai conteggi delle differenze retributive e ha confermato la condanna solidale al pagamento delle somme richieste. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato sei motivi: ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita errata valutazione del materiale probatorio, sostenendo che il contratto di consulenza e la fattura avrebbero dovuto essere letti solo come meri indizi e che le testimonianze erano state male interpretate; ha dedotto anche violazione degli artt. 2247 e 2297 c.c. in relazione alla qualificazione del rapporto come società di fatto; ha contestato l’uso dell’interrogatorio formale e l’affidamento decisivo attribuito alle prove testimoniali; infine ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il contrasto tra le deposizioni avrebbe impedito di raggiungere la prova dei fatti costitutivi della domanda. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e, per il residuo, infondati, osservando che le doglianze investivano in realtà il merito della valutazione delle prove e non un vero vizio di violazione di legge; ha ribadito che l’erronea valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia trattato come prove legali elementi valutabili liberamente; ha inoltre precisato che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio. Ha infine ritenuto che la Corte d’appello avesse considerato testimonianze dirette, non de relato, e che non fosse ravvisabile alcun sovvertimento dell’onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con statuizione sulle spese non essendosi costituita la resistente e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva condannato il ricorrente, in solido con altro soggetto, al pagamento delle differenze retributive in favore della lavoratrice. La Corte ha escluso che le doglianze denunciassero un effettivo errore di diritto: esse miravano piuttosto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata ribadita la distinzione tra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti, nonché il principio per cui l’art. 2697 c.c. è violato solo se l’onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della lavoratrice; disposto inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; rileva solo se la decisione sia fondata su prove non dedotte o su prove legali disattese o trattate come tali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove non legali.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come società di fatto; la Corte non accoglie la censura perché essa investe la valutazione di merito delle prove.

  • art. 2297 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla società di fatto; la Corte non ne trae un diverso esito, ritenendo che il motivo si risolva in una critica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c., ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio di legittimità sulla valutazione della prova testimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte non onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove offerte.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'onere probatorio sulla sussistenza del rapporto di lavoro grava su chi intende avvalersi degli effetti della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale per i motivi sulla violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure prospettate non integrano realmente un errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai motivi relativi alla pretesa violazione delle norme processuali sulla prova; la Corte esclude che vi sia una nullità denunciabile in questi termini.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il corretto paradigma per le doglianze che, sotto l'apparenza della violazione di legge, contestano in realtà il difetto o l'anomalia della motivazione nella valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato per precisare che solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante può assumere rilievo in cassazione come vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura dei fatti costitutivi e delle eccezioni; non quando si contesti il modo in cui le prove siano state valutate.
  • Le deposizioni testimoniali fondate su conoscenza diretta dei fatti possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito e, se la motivazione ne evidenzia l'attendibilità, non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura delle dichiarazioni.
  • Le doglianze che mirano a contestare l'accertamento di una società di fatto o la ricostruzione del rapporto di lavoro, quando si fondano su una diversa lettura delle prove documentali e testimoniali, non integrano di per sé un errore di diritto ma un dissenso sul merito della decisione.
  • Il principio del libero convincimento opera sul piano del giudizio di fatto e il suo eventuale cattivo esercizio è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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