Cassazione Penale, Sentenza n. 5676/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sovrafatturazione/indicazione di elementi passivi fittizi) relativa all'anno 2011. L'imputato era accusato di aver indicato nella dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalle ditte individuali Dianti Franco e Barosco Gianni per importi rilevati nel capo di imputazione. Il ricorso in Cassazione contestava (i) la mancanza di "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello nella riforma dell'assoluzione del primo grado e il presunto travisamento probatorio, e (ii) l'assenza di motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto al primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse adeguatamente svolto la rinnovazione delle prove e dato una motivazione rafforzata, esponendo le ragioni che giustificavano la riforma della sentenza di assoluzione. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha motivato l'applicazione della recidiva (mancata valutazione della maggiore pericolosità secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui si applica la recidiva e ha rinviato alla Corte d'appello per riassumere le valutazioni sulla recidiva (con indicazione di valutare anche l'eventuale prescrizione/proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione alla recidiva). Le restanti statuizioni penali (condanna sul merito, pene accessorie, confisca per equivalente) sono state confermate.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Art. 2 punisce la parziale inesistenza delle prestazioni (sovrafatturazione/elementi passivi fittizi). Art. 12 consente la confisca per equivalente fino alla concorrenza del profitto del reato.
codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. e); art. 603; art. 530 comma 2; art. 585 comma 4; art. 173 disp. att.
Art. 606(1)(e): motivo di ricorso per vizio di motivazione (mancanza di motivazione rafforzata). Art. 603 disciplina modalità di assunzione delle dichiarazioni testimoniali in dibattimento (utilizzate dalla Corte d'appello). Art. 530(2) riguarda il principio del dubbio non superato e l'acquittamento per non aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Art. 585(4) consente di depositare motivi nuovi in Cassazione in casi tassativi (qui utilizzato per eccepire travisamento probatorio). Art. 173 disp. att. limita i motivi trattabili in Cassazione e richiede sinteticità.
codice penale
art. 99 (recidiva), comma 5
La recidiva è circostanza aggravante inerente alla persona; il pubblico ministero deve contestarla; il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito denoti effettiva riprovevolezza e pericolosità. Se sussiste la recidiva reiterata (art. 99 comma 5), essa va obbligatoriamente applicata.
Sezioni Unite - giurisprudenza di legittimità
Sez. U. n. 33748/2005 (Mannino); S.U. n. 35738/2010 (Calibè)
Mannino: quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata", confutando specificamente le ragioni principali dell'assoluzione del primo grado. Calibè (S.U.): la recidiva dev'essere contestata dal PM e richiede valutazione concreta della pericolosità; la recidiva reiterata prevista dall'art. 99(5) comporta obbligatorietà di applicazione.
codice di procedura penale
Art. 129 c.p.p. disciplina gli effetti del decorso del termine di prescrizione intervenuto prima della pronuncia di annullamento; in sede di rinvio la Corte d'appello dovrà valutare anche l'eventuale maturazione della prescrizione in relazione alla recidiva.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": esporre le linee principali del diverso ragionamento probatorio e confutare i più rilevanti argomenti alla base dell'assoluzione, indicando perché siano incoerenti o insufficienti.
- Quando la riforma si fonda su valutazione diversa di testimonianze decisive, il giudice dell'appello dovrebbe rinnovare l'istruttoria (riassumere i testi) o comunque garantire la possibilità di contraddittorio sulla nuova valutazione probatoria.
- La recidiva, pur dovendo essere contestata dal pubblico ministero, non va automaticamente applicata: il giudice deve motivare la valutazione concreta della maggiore pericolosità del reo tenendo conto di parametri (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, grado di offensività, altri elementi individualizzanti). Se invece ricorrono i presupposti della recidiva reiterata di cui all'art. 99(5), l'applicazione è obbligatoria.
- In caso di annullamento parziale per vizi relativi alla recidiva la Corte di Cassazione di solito dispone il rinvio alla corte territoriale per una nuova motivazione: il difensore dovrà concentrarsi sul dimostrare l'assenza di elementi che indicano una pericolosità aumentata e contestare l'esistenza/materialità dei precedenti presi a base della recidiva.
- Quando è contestata la sovrafatturazione o la parziale inesistenza di prestazioni, la valutazione comparativa tra importi fatturati e fatturato del committente può contribuire alla valutazione di congruità ma non è di per sé decisiva: occorre valutare insieme la struttura aziendale dei fornitori, la concreta esecuzione delle prestazioni, i movimenti finanziari e altri riscontri documentali e testimoniali.
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