Cassazione Penale, Sentenza n. 33595/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato (prescrizione), revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e disposto la restituzione delle somme sottoposte a sequestro preventivo. Il ricorso per Cassazione lamentava: (1) errore nel calcolo del termine di prescrizione da parte della Corte d'appello, perché non sarebbe stato correttamente operato l'aumento obbligatorio ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente errata revoca delle statuizioni civili e del sequestro preventivo; (2) illegittima restituzione delle somme sequestrate, poiché tali somme costituivano profitto dei delitti di truffa e falso in danno della BPP e dovevano essere restituite all'avente diritto anche in caso di proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo motivo ha accertato che, ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale vanno considerate cumulativamente secondo l'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen.; applicando tale criterio e i conseguenti aumenti (anche per gli effetti di interruzione), il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 20 giugno 2019. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe potuto dichiarare il proscioglimento per prescrizione ma non avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili e il sequestro derivanti dalla legittima condanna di primo grado. Sul secondo motivo la Cassazione ha chiarito che la restituzione dopo perdita di efficacia del sequestro (per proscioglimento) è dovuta all'avente diritto e non automaticamente a chi era stato il destinatario del sequestro; quando sussistano contestazioni sulla proprietà o sull'avente diritto è necessaria attività istruttoria non svolgibile in sede di legittimità. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello, affinché valuti la richiesta di restituzione e le statuizioni civili. Le spese di rappresentanza e difesa sono rimandate alla decisione di merito successiva.
Norme richiamate
Regola il calcolo della prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le aggravanti autonome e ad effetto speciale incidono sul termine prescrizionale.
Stabilisce gli effetti dell'interruzione sul termine di prescrizione; applicato per determinare il termine massimo con gli aumenti dovuti.
Richiamato in combinato con l'art. 161 per il calcolo del termine prescrizionale dopo l'interruzione.
Norma sull'aumento di pena per il concorso di circostanze della stessa specie; la Corte ha interpretato che, ai fini della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate obbligatoriamente nella massima estensione prevista da questa disposizione.
Norma sostanziale contestata (reati per cui si procede); è stata oggetto del calcolo della pena e degli aumenti ai fini prescrizionali.
Richiamato nel calcolo della pena base ridotta in relazione alla specifica fattispecie.
Regola la restituzione delle cose sequestrate; la Corte ha distinto la restituzione in caso di revoca dalla restituzione per perdita di efficacia del sequestro dopo proscioglimento, indicando i criteri per l'individuazione dell'avente diritto.
Applicato per analogia in caso di contestazione sulla proprietà delle somme sequestrate quando si procede alla restituzione dopo perdita di efficacia del sequestro.
Norma richiamata per il rinvio al giudice civile competente per valore per l'accertamento delle statuizioni civili dopo l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti autonome ed ad effetto speciale devono essere considerate cumulativamente secondo il limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.; ciò può comportare aumenti obbligatori del termine prescrizionale anche quando più aggravanti sono contestate.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente la revoca delle statuizioni civili pronunciate in primo grado: le questioni civili (risarcimento, restituzione dei profitti) vanno definite con accertamento della responsabilità e/o della titolarità dei beni e possono richiedere un giudizio civile o ulteriori accertamenti in sede di merito.
- La restituzione di beni e somme a seguito della perdita di efficacia del sequestro (per proscioglimento o non luogo a procedere) non ricade necessariamente a favore di chi era intestatario del conto o del bene al momento del sequestro, ma deve essere riconosciuta all'avente diritto al termine di opportune verifiche sulla proprietà o sulla provenienza del profitto illecito.
- Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza di merito che ha disposto proscioglimento per prescrizione ma ha omesso o errato nel decidere le statuizioni civili, è prassi rinviare al giudice civile competente per valore (in grado d'appello) per l'accertamento delle pretese civili e per la restituzione delle somme, con conseguente necessità di nuova istruttoria.
- La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile non viene disposta in sede di legittimità quando la sentenza viene annullata con rinvio; la parte civile dovrà far valere la rifusione delle spese nella successiva fase di merito, in base al principio della soccombenza.
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