Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24799/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi, in parte, generici per difetto di specificità e, in parte, manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando solo in parte la decisione del Tribunale, aveva escluso la recidiva ma confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità personale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che non vi fossero i presupposti della responsabilità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva valorizzato gli atti di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del reato di false dichiarazioni, sostenendo che la dichiarazione non sarebbe stata idonea a integrare la fattispecie e che la successiva correzione del nominativo escludesse la rilevanza penale; la Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che era sufficiente l'aver indicato consapevolmente un nome diverso dal proprio, a prescindere dalla riproduzione in un atto pubblico e dalla successiva ritrattazione. Con il terzo motivo ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva già escluso la tenuità in ragione dei precedenti penali, della personalità dell'agente e delle modalità della condotta, mentre il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomenti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale è integrata quando il soggetto, per impedire l'atto del pubblico ufficiale o sottrarsi alla presa, impiega forza o comunque una opposizione non meramente passiva, come lo strattonare o il divincolarsi per guadagnare la fuga.

  • art. 495 c.p.

    Il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma quando la dichiarazione falsa perviene al pubblico ufficiale; non è necessario che sia riprodotta in un atto pubblico e la successiva correzione o ritrattazione è irrilevante.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con valutazione discrezionale motivata, tenendo conto anche dei precedenti penali, della personalità dell'agente e delle modalità concrete della condotta.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la doglianza generica o apodittica è inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, se non già dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 620 c.p.p.

    La sentenza di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: la mera riproposizione di argomenti già esaminati o di affermazioni assertive non soddisfa il requisito di specificità e conduce all'inammissibilità.
  • Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per impedire l'esecuzione dell'atto o sottrarsi all'arresto, usi forza fisica o si divincoli in modo attivo; non è necessario un comportamento di particolare violenza, purché superi la mera opposizione passiva.
  • Nel delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, l'offesa si perfeziona nel momento in cui la falsa dichiarazione viene resa al pubblico ufficiale; la mancanza di una riproduzione in atto pubblico o la successiva rettifica non elidono la consumazione del reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della personalità dell'agente e del contesto, e può essere esclusa con motivazione adeguata anche valorizzando precedenti penali e persistenza della condotta.
  • In sede di legittimità l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata anche d'ufficio quando risulti la mancanza originaria dei requisiti di legge o la manifesta infondatezza delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.