Cassazione Penale, Sentenza n. 49288/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di stampo mafioso (art.416-bis c.p.) contestata al La Mela. Il ricorrente denunciava difetto di autonoma motivazione del provvedimento di merito, carenza della gravità indiziaria per affidarsi soltanto alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza riscontri esterni significativi, inesattezza circa il rapporto di parentela con il capo dell'organizzazione, assenza di intercettazioni e di precedenti/pendenze che giustificassero esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una autonoma e congrua valutazione, non semplice ripetizione della richiesta del PM, e che la gravità indiziaria fosse fondata sulla convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia integrate da riscontri esterni (controlli/contatti documentati, fotografie, intercettazioni e riprese video) e dalla convivenza/rapporto stretto con il capo del gruppo. La Corte ha confermato la possibilità di desumere la partecipazione associativa anche da "facta concludentia" e ha ricordato che, per i reati associativi, i riscontri esterni non devono necessariamente coincidere con gli specifici atti indicati dal collaboratore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94 disp. att.
Norme richiamate
Disciplina del riesame in sede cautelare; la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha svolto autonomo vaglio di merito rispetto alla richiesta del PM
Configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che la partecipazione può essere desunta anche da indicatori fattuali e dalla affectio societatis
Stabilisce le condizioni per le misure cautelari (sussistenza di gravi indizi e esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto sussistenti tali condizioni nel caso di specie
Individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge, ritenuti però infondati
Norma sulla nullità degli atti; la censura di nullità per difetto di autonoma motivazione è stata respinta perché il Tribunale aveva fornito motivazione congrua
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riformulazione dei motivi in cassazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese
art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria per la comunicazione della condanna alle spese; la cancelleria è incaricata di curare gli adempimenti
art.23 d.l. n.137 del 2020 e succ. modd.
Riferimento procedurale per la requisitoria scritta del PM; nel procedimento il PM ha presentato requisitoria scritta ai sensi della norma
Massime di principio
- La mera assenza di un riscontro che coincida puntualmente con ogni dichiarazione di un collaboratore non esclude la gravità indiziaria: possono valere riscontri "indiretti" o "facta concludentia" (contatti, convivenze, riprese, fotografie, comportamenti) idonei a confermare l'appartenenza.
- L'autonoma motivazione del giudice cautelare deve emergere in modo concreto e non essere mera trascrizione della richiesta del PM; l'esistenza di una motivazione più sintetica ma critica e differente dalla richiesta può essere adeguata.
- La valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori si svolge unitariamente e non per fasi rigide: dichiarazioni convergenti di più collaboratori, anche se riferiscono fatti diversi, possono rafforzarsi reciprocamente.
- Nel giudizio cautelare per reati associativi le esigenze cautelari possono essere "presunte" in ragione della natura del reato, e il ricorrente deve allegare e dimostrare elementi che attestino l'interruzione dei legami con il gruppo per superare tale presunzione.
- La Cassazione non ammette in sede di legittimità una nuova rivalutazione integrale degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito salvo vizi di legge o di motivazione palese; il sindacato è limitato a controlli di logicità e di corretto inquadramento giuridico.
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