Cassazione Penale, Sentenza n. 17822/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame contro il sequestro preventivo del capitale sociale e dell'asset delle società Top Service s.r.l.s., Top Gestioni s.r.l. e Dauka s.r.l. Denunciano: (1) vizio di violazione di legge per carenza o apparente motivazione e manifesta illogicità in ordine ai gravi indizi ex art. 273 c.p.p. rispetto all'ipotesi di reato (art. 512-bis c.p.). Sostengono che la motivazione del tribunale si fonda su elementi riferiti a un terzo (Uka Agim) non trasferibili alle loro posizioni, che mancano prove del loro coinvolgimento o della conoscenza delle vicende contestate, e che il capitale sarebbe stato fornito da terzi (Torrefazione Moka Sir's s.p.a) e non da Agim. Contestano inoltre l'assenza di elementi che attribuiscano a Agim il possesso delle attività societarie. (2) vizio di violazione di legge e illogicità sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.: mancherebbe il fumus del reato, il rapporto di strumentalità tra beni sequestrati e reato, e l'esistenza del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; le società sarebbero prive di consistenza patrimoniale e non pericolose. Inoltre contestano la misura come eccessiva perché ha colpito l'intero capitale sociale e quote dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero redatti in modo generico e apodittico, senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e senza individuare puntualmente i passaggi motivazionali impugnati né la correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso contro provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva di vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento incomprensibile. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame avverso le ordinanze del Gip e che ha autorizzato il ricorso al tribunale del riesame di Perugia; richiamata in merito al procedimento di impugnazione
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; i ricorrenti lo evocano per censurare la valutazione del fumus del reato, mentre la Corte osserva che occorre specificità e collegamento della censura con i passaggi motivazionali
Riguarda le esigenze cautelari presupposte per il sequestro; i ricorrenti contestano la mancanza di esigenze cautelari, la Corte giudica invece inammissibili le censure per carenza di specificità
Norma penale indicata come titolo di reato contestato; i ricorrenti sostengono insufficienza di elementi a fondamento dell'ipotesi di reato in capo a loro
Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma equitativa; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa talmente grave da esentare il pagamento
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; le censure devono essere specifiche e indicare i passaggi motivazionali impugnati.
- La mera riproposizione di principi giurisprudenziali senza collegamento puntuale con la motivazione impugnata è insufficiente e conduce all'inammissibilità del ricorso per mancata autosufficienza.
- Per contestare il fumus del reato o le esigenze cautelari è necessario dimostrare concretamente l'assenza del rapporto tra beni sequestrati e attività criminosa o l'assenza del pericolo di aggravamento/protrazione; affermazioni generiche non bastano.
- Quando la motivazione del giudice fonda valutazioni su condotte di terzi (es. presunti interposti), il ricorrente deve mostrare in che modo quelle valutazioni si applicano alla sua posizione individuale.
- Il sequestro societario può essere censurato come eccessivo se colpisce quote non pertinenti al fatto, ma tale censura richiede allegazioni precise sul titolarità e sulla natura patrimoniale dei beni.
- Ricorsi ritenuti infondati o redatti in modo inadeguato possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale una redazione tecnica e puntuale della impugnazione.
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