Cassazione Penale, Ordinanza n. 18882/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per ricettazione di una carta bancomat di provenienza furtiva e per indebito utilizzo della stessa. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non accogliere la richiesta difensiva di proiettare i filmati del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso i fatti contestati, al fine di chiarire meglio le modalità di riconoscimento dell'imputato. Contestava, inoltre, la tenuta degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità, cioè il riconoscimento effettuato dagli operanti di polizia giudiziaria e il rinvenimento presso l'imputato di capi di abbigliamento ritenuti corrispondenti a quelli visibili nelle immagini, ritenendoli privi di fondamento dimostrativo della colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una rivalutazione dell'attendibilità e della forza dimostrativa delle prove, attività non consentita in sede di legittimità salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente valorizzando il positivo riconoscimento dell'imputato da parte di personale di polizia giudiziaria che lo conosceva, la nitidezza dei fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza e la corrispondenza tra gli abiti rinvenuti e quelli ripresi. La richiesta di proiezione dei filmati è stata giudicata comunque inammissibile perché meramente esplorativa, superata dalla presenza in atti dei fotogrammi, e comunque non avente natura di prova decisiva. È stata quindi confermata la condanna, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del reato di ricettazione contestato, in relazione a una carta bancomat di provenienza furtiva.
richiamato come base del reato di indebito utilizzo della carta di pagamento contestato all'imputato.
nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è rimessa al potere officioso del giudice nei limiti dell'assoluta necessità; alle parti spetta solo una facoltà di sollecitazione, non un diritto pieno alla rinnovazione/procura della prova.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione della credibilità e del peso degli elementi di prova; sono deducibili solo mancanza della motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi.
- La richiesta di assunzione o proiezione di ulteriori elementi probatori in cassazione è inammissibile quando abbia contenuto meramente esplorativo e quando la prova richiesta non sia decisiva, specie se il materiale rilevante sia già presente in atti in forma idonea alla valutazione.
- Nel giudizio abbreviato in appello l'integrazione istruttoria non costituisce un diritto della parte, ma una facoltà rimessa al giudice ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; pertanto il diniego non è sindacabile come vizio di legittimità se sorretto da motivazione coerente.
- È legittima la conferma della responsabilità quando la motivazione di merito valorizzi in modo convergente il riconoscimento effettuato da soggetti che conoscevano l'imputato, la qualità delle immagini estratte e ulteriori riscontri oggettivi, senza che il giudice di legittimità possa sostituirsi nella lettura delle prove.
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