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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20826/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la configurabilità del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano del tutto generiche, perché sostanzialmente riproduttive dei motivi già dedotti in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto per cui era stata confermata la condanna, richiamata solo per identificare il fatto-reato oggetto del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono nella mera riproposizione dei motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere autosufficiente e specifica: non è sufficiente un dissenso generico sulla configurabilità del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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