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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34761/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, in sede di opposizione, aveva liquidato in favore della società intimata l'indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare, facendo decorrere il periodo rilevante non dal decreto di ammissione al passivo, ma dalla data di deposito della domanda di insinuazione. Il Ministero della giustizia ha impugnato tale decreto con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, sostenendo che per i creditori ammessi al passivo il termine di riferimento per il computo della durata ragionevole della procedura fallimentare decorre dal provvedimento di ammissione, e non dalla precedente presentazione dell'istanza. La società intimata ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, per i creditori ammessi al passivo, il dies a quo della ragionevole durata della procedura fallimentare coincide con il decreto di ammissione, tempestiva o tardiva, perché solo da quel momento il creditore subisce gli effetti della durata irragionevole della procedura. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché verifichi la data di ammissione al passivo del credito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Per il credito insinuato al passivo fallimentare, il computo della ragionevole durata della procedura decorre dal decreto di ammissione al passivo, non dalla mera domanda di insinuazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e/o falsa applicazione di legge.

  • artt. 97, 99, 101 l. fall.

    Rilevano ai fini della disciplina dell'ammissione al passivo e della decorrenza degli effetti per il creditore ammesso.

  • art. 113 l. fall.

    Gli eventuali accantonamenti nei riparti parziali costituiscono un'eccezione che può incidere sulla decorrenza solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione relativo alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, il creditore insinuato subisce il pregiudizio solo dal momento in cui viene ammesso al passivo, poiché prima di tale atto resta estraneo alla procedura.
  • La durata anteriore all'ammissione al passivo non è, di regola, imputabile a pregiudizio del creditore ai fini dell'indennizzo ex L. n. 89/2001.
  • L'eventuale rilievo di accantonamenti nei riparti parziali richiede specifiche condizioni processuali e non modifica il principio generale sulla decorrenza del termine dal decreto di ammissione.
  • Quando la decisione di merito applica un diverso dies a quo in contrasto con il principio consolidato, la sentenza va cassata con rinvio per il nuovo esame della data di ammissione e della conseguente liquidazione dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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